Art. 27.
              Revoca e sospensione dell'autorizzazione
    1.  La  revoca  dell'autorizzazione per una delle cause di cui al
comma 4  dell'art. 29 del decreto legislativo n. 114/1998 e' disposta
dai sindaco che ha rilasciato l'autorizzazione.
    2.    Le    cause    della   revoca,   opportunamente   accertate
dall'amministrazione   comunale,   vengono   contestate  al  titolare
dell'autorizzazione  con l'indicazione di un termine, non superiore a
30 giorni, per la formulazione delle controdeduzioni.
    3.  La sospensione disposta ai sensi del comma 3 dell'art. 29 del
decreto   legislativo   n.   114/1998   viene   annotata   a  margine
dell'autorizzazione e comunicata al sindaco che l'ha rilasciata.