Art. 27. Revoca e sospensione dell'autorizzazione 1. La revoca dell'autorizzazione per una delle cause di cui al comma 4 dell'art. 29 del decreto legislativo n. 114/1998 e' disposta dai sindaco che ha rilasciato l'autorizzazione. 2. Le cause della revoca, opportunamente accertate dall'amministrazione comunale, vengono contestate al titolare dell'autorizzazione con l'indicazione di un termine, non superiore a 30 giorni, per la formulazione delle controdeduzioni. 3. La sospensione disposta ai sensi del comma 3 dell'art. 29 del decreto legislativo n. 114/1998 viene annotata a margine dell'autorizzazione e comunicata al sindaco che l'ha rilasciata.