Art. 3.
                         Compiti dei comuni
    1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge,  i  comuni,  in  attuazione di quanto previsto dall'art. 6 del
decreto legislativo n. 114/1998:
      a) predispongono  un  efficiente  sistema di monitoraggio della
distribuzione  commerciale  anche  al  fine del conferimento dei dati
all'osservatorio regionale previsto dall'art. 18;
      b) provvedono  ad  adeguare i propri strumenti urbanistici ed i
propri regolamenti di polizia locale alle disposizioni della presente
legge  e,  per  quanto  non  previsto,  del  decreto  legislativo  n.
114/1998.
    2.  Decorso  inutilmente il termine di cui al comma 1, la Regione
limitatamente  all'adempimento  previsto alla lettera b) dello stesso
comma,  provvede  in via sostitutiva, tramite commissario ad acta, ai
sensi dell'art. 6, comma 6 del decreto legislativo n. 114/1998.
    3.  Nell'adeguare  gli strumenti urbanistici i comuni suddividono
il  proprio  territorio  in  aree  o  zone  commerciali  omogenee, in
relazione  alle quali prevedono la localizzazione delle medie e delle
grandi  strutture  di  vendita  privilegiando i seguenti obiettivi di
razionalizzazione della rete commerciale:
      a) riduzione   o   prevenzione  della  congestione  delle  aree
centrali urbane;
      b) sviluppo sociale ed economico delle zone urbane periferiche;
      c) corretta  integrazione della rete commerciale con il sistema
infrastrutturale,    con    particolare    riguardo   alle   esigenze
dell'accessibilita'  pedonale  e  veicolare  nonche'  della sicurezza
della circolazione stradale.
    4.   I  comuni,  altresi',  individuano  i  siti  e  le  zone  di
particolare  interesse  artistico,  storico  e  naturale, nonche', in
generale,  gli elementi di decoro e di arredo urbano, in relazione ai
quali  stabiliscono  i  vincoli  cui sono sottoposti gli insediamenti
commerciali.
    5.  L'adeguamento  dello strumento urbanistico di cui al comma 1,
lettera b),  e'  adottato previa consultazione delle associazioni dei
consumatori    e    degli    esercenti    il   commercio maggiormente
rappresentative in ambito provinciale.
    6.   I   comuni   disciplinano  la  procedura  di  autorizzazione
all'apertura  di  medie  e  grandi strutture di vendita prevedendo la
contestualita'   del  rilascio  della  concessione  o  autorizzazione
edilizia.