Art. 3. Compiti dei comuni 1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni, in attuazione di quanto previsto dall'art. 6 del decreto legislativo n. 114/1998: a) predispongono un efficiente sistema di monitoraggio della distribuzione commerciale anche al fine del conferimento dei dati all'osservatorio regionale previsto dall'art. 18; b) provvedono ad adeguare i propri strumenti urbanistici ed i propri regolamenti di polizia locale alle disposizioni della presente legge e, per quanto non previsto, del decreto legislativo n. 114/1998. 2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, la Regione limitatamente all'adempimento previsto alla lettera b) dello stesso comma, provvede in via sostitutiva, tramite commissario ad acta, ai sensi dell'art. 6, comma 6 del decreto legislativo n. 114/1998. 3. Nell'adeguare gli strumenti urbanistici i comuni suddividono il proprio territorio in aree o zone commerciali omogenee, in relazione alle quali prevedono la localizzazione delle medie e delle grandi strutture di vendita privilegiando i seguenti obiettivi di razionalizzazione della rete commerciale: a) riduzione o prevenzione della congestione delle aree centrali urbane; b) sviluppo sociale ed economico delle zone urbane periferiche; c) corretta integrazione della rete commerciale con il sistema infrastrutturale, con particolare riguardo alle esigenze dell'accessibilita' pedonale e veicolare nonche' della sicurezza della circolazione stradale. 4. I comuni, altresi', individuano i siti e le zone di particolare interesse artistico, storico e naturale, nonche', in generale, gli elementi di decoro e di arredo urbano, in relazione ai quali stabiliscono i vincoli cui sono sottoposti gli insediamenti commerciali. 5. L'adeguamento dello strumento urbanistico di cui al comma 1, lettera b), e' adottato previa consultazione delle associazioni dei consumatori e degli esercenti il commercio maggiormente rappresentative in ambito provinciale. 6. I comuni disciplinano la procedura di autorizzazione all'apertura di medie e grandi strutture di vendita prevedendo la contestualita' del rilascio della concessione o autorizzazione edilizia.