Art. 30. Regolamento dei mercati e delle fiere 1. Per ogni mercato o fiera, il comune, sentite le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio, adotta il regolamento. 2 Il regolamento dispone in ordine a: a) la tipologia del mercato o della fiera; b) i giorni e l'orario di svolgimento; c) l'articolazione del mercato compresa l'eventuale suddivisione delle stesse in zone distinte riservate al commercio di generi alimentari; d) le modalita' di accesso degli operatori e la sistemazione delle attrezzature di vendita; e) la regolazione della circolazione pedonale e veicolare; f) le modalita' di assegnazione dei posteggi eventualmente liberi o comunque non assegnati; g) le modalita' di registrazione delle presenze e delle assenze degli operatori; h) le modalita' di riassegnazione dei posteggi a seguito di ristrutturazione o spostamento del mercato; i) le modalita' e i divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attivita' di vendita; l) le norme igienico-sanitarie da osservarsi per la vendita dei prodotti alimentari: k) le sanzioni da applicarsi nelle ipotesi di infrazione ai regolamenti comunali; l) le modalita' di esercizio della vigilanza; m) i posteggi riservati ai produttori agricoli, ai sensi della legge n. 59/1963, agli artigiani e ai mestieranti di cui all'art. 121 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. 3. Copia in forma ufficiale del regolamento e' messa a disposizione degli operatori nei giorni di svolgimento del mercato o della fiera.