Art. 30.
                Regolamento dei mercati e delle fiere
    1. Per ogni mercato o fiera, il comune, sentite le organizzazioni
dei consumatori e delle imprese del commercio, adotta il regolamento.
    2 Il regolamento dispone in ordine a:
      a) la tipologia del mercato o della fiera;
      b) i giorni e l'orario di svolgimento;
      c) l'articolazione    del    mercato    compresa    l'eventuale
suddivisione  delle stesse in zone distinte riservate al commercio di
generi alimentari;
      d) le  modalita'  di  accesso degli operatori e la sistemazione
delle attrezzature di vendita;
      e) la regolazione della circolazione pedonale e veicolare;
      f) le  modalita'  di  assegnazione  dei  posteggi eventualmente
liberi o comunque non assegnati;
      g) le modalita' di registrazione delle presenze e delle assenze
degli operatori;
      h) le  modalita'  di  riassegnazione  dei posteggi a seguito di
ristrutturazione o spostamento del mercato;
      i) le  modalita'  e  i  divieti  da  osservarsi  nell'esercizio
dell'attivita' di vendita;
      l) le norme igienico-sanitarie da osservarsi per la vendita dei
prodotti alimentari:
      k) le  sanzioni  da  applicarsi  nelle ipotesi di infrazione ai
regolamenti comunali;
      l) le modalita' di esercizio della vigilanza;
      m) i  posteggi riservati ai produttori agricoli, ai sensi della
legge n. 59/1963, agli artigiani e ai mestieranti di cui all'art. 121
del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
    3.   Copia   in  forma  ufficiale  del  regolamento  e'  messa  a
disposizione  degli operatori nei giorni di svolgimento del mercato o
della fiera.