Art. 32.
    Esercizio congiunto di commercio all'ingrosso e al dettaglio
    1.   E'   vietato   l'esercizio  congiunto  nello  stesso  locale
dell'attivita' di vendita all'ingrosso e al dettaglio.
    2.  Il  divieto  non  si  applica  per  la  vendita  dei seguenti
prodotti:
      a) macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura,
l'industria, il commercio e l'artigianato;
      b) materiale elettrico;
      c) colori e vernici, carte da parati;
      d) ferramenta ed utensileria;
      e) articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;
      f) articoli per riscaldamento;
      g) strumenti scientifici e di misura;
      h) macchine per uffici;
      i) auto  -  moto  -  cicli  e  relativi  accessori  e  parti di
ricambio;
      j) materiale per l'edilizia;
      k) legnami.
    3.  Resta salvo il diritto acquisito dagli esercenti in attivita'
alla  data  di cui al comma 1 dell'art. 26 del decreto legislativo n.
114/1998.