Art. 32. Esercizio congiunto di commercio all'ingrosso e al dettaglio 1. E' vietato l'esercizio congiunto nello stesso locale dell'attivita' di vendita all'ingrosso e al dettaglio. 2. Il divieto non si applica per la vendita dei seguenti prodotti: a) macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato; b) materiale elettrico; c) colori e vernici, carte da parati; d) ferramenta ed utensileria; e) articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici; f) articoli per riscaldamento; g) strumenti scientifici e di misura; h) macchine per uffici; i) auto - moto - cicli e relativi accessori e parti di ricambio; j) materiale per l'edilizia; k) legnami. 3. Resta salvo il diritto acquisito dagli esercenti in attivita' alla data di cui al comma 1 dell'art. 26 del decreto legislativo n. 114/1998.