Art. 34.
                          Norma finanziaria
    1.   Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  dei  commi  4  e  5
dell'art. 8 si fara' fronte mediante istituzione di apposito capitolo
di  spesa  con  le  leggi  approvative  dei bilanci regionali per gli
esercizi finanziari 2000/2001.
    2.  Agli  oneri  derivanti dall'attuazione degli articoli 18 e 19
della presente legge quantificati per l'esercizio finanziario 1999 in
L. 265.000.000  si  la  fronte  con  i fondi iscritti nel capitolo di
spesa  n.  55400  del  bilancio  regionale. Nello stato di previsione
della  spesa  nella sezione n. 5 - rubrica n. 14 - settore n. 1 viene
iscritto il seguente nuovo capitolo:
    Capitolo  n.  49795.  Oneri per il finanziamento degli interventi
previsti dagli artt. 18 e 19 - Osservatorio regionale del Commercio e
Centri  di  assistenza tecnica - con una dotazione di competenza e di
cassa   di   L. 265.000.000,  con  prelievo  di  pari  importo  dalla
competenza e dalla cassa del capitolo n. 55400 del bilancio regionale
per  l'esercizio finanziario 1999, "Fondo occorrente per fronteggiare
oneri  derivanti  da  provvedimenti  legislativi  in corso" (spese di
investimento per ulteriori piani di sviluppo).