Art. 34. Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 4 e 5 dell'art. 8 si fara' fronte mediante istituzione di apposito capitolo di spesa con le leggi approvative dei bilanci regionali per gli esercizi finanziari 2000/2001. 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 18 e 19 della presente legge quantificati per l'esercizio finanziario 1999 in L. 265.000.000 si la fronte con i fondi iscritti nel capitolo di spesa n. 55400 del bilancio regionale. Nello stato di previsione della spesa nella sezione n. 5 - rubrica n. 14 - settore n. 1 viene iscritto il seguente nuovo capitolo: Capitolo n. 49795. Oneri per il finanziamento degli interventi previsti dagli artt. 18 e 19 - Osservatorio regionale del Commercio e Centri di assistenza tecnica - con una dotazione di competenza e di cassa di L. 265.000.000, con prelievo di pari importo dalla competenza e dalla cassa del capitolo n. 55400 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1999, "Fondo occorrente per fronteggiare oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso" (spese di investimento per ulteriori piani di sviluppo).