Art. 4.
                        Compiti della Regione
    1.  Ai  soli  fini  dell'attuazione  della  presente legge, e' di
competenza  della  giunta  regionale  approvare  gli atti comunali di
adeguamento degli strumenti urbanistici di cui all'art. 3.
    2.  L'approvazione  viene  deliberata  entro  novanta  giorni dal
ricevimento  dell'atto  di  adozione  delle  modifiche allo strumento
urbanistico.  Decorso  inutilmente  il  termine,  l'atto  si  intende
approvato.
    3.  Il  termine  di  cui  al  comma 2  e'  interrotto  in caso di
richiesta  di  chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. L'atto
si  intende  approvato  decorsi  trenta  giorni  dal  ricevimento dei
chiarimenti o degli elementi integrativi richiesti.
    4. Con successiva legge regionale di riordino, da adottarsi entro
un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno
definite  le  funzioni  delle  province concernenti la pianificazione
territoriale,  ai sensi dell'art. 15 della legge n. 142/1990, nonche'
i  rapporti  tra  i diversi livelli di pianificazione con particolare
riferimento alla programmazione della rete commerciale.
    5.  Annualmente,  la  giunta  regionale,  tenuto conto dei dati e
delle  valutazioni  fornite  dall'osservatorio  di  cui  all'art. 18,
sentite  le  associazioni  degli enti locali, individua, per ciascuna
delle  aree  sovracomunali indicate nell'allegato A, gli obiettivi di
presenza  e  di  sviluppo  delle  grandi  strutture  di  vendita, nel
rispetto  del  principio  della  libera  concorrenza  e sulla base di
congrui  criteri  di  compatibilita'  con  l'assetto del territorio e
delle   infrastrutture   nonche'   con  la  popolazione  residente  e
fluttuante. In fase di prima applicazione, la predetta individuazione
ha luogo entro otto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.