Art. 4. Compiti della Regione 1. Ai soli fini dell'attuazione della presente legge, e' di competenza della giunta regionale approvare gli atti comunali di adeguamento degli strumenti urbanistici di cui all'art. 3. 2. L'approvazione viene deliberata entro novanta giorni dal ricevimento dell'atto di adozione delle modifiche allo strumento urbanistico. Decorso inutilmente il termine, l'atto si intende approvato. 3. Il termine di cui al comma 2 e' interrotto in caso di richiesta di chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. L'atto si intende approvato decorsi trenta giorni dal ricevimento dei chiarimenti o degli elementi integrativi richiesti. 4. Con successiva legge regionale di riordino, da adottarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno definite le funzioni delle province concernenti la pianificazione territoriale, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 142/1990, nonche' i rapporti tra i diversi livelli di pianificazione con particolare riferimento alla programmazione della rete commerciale. 5. Annualmente, la giunta regionale, tenuto conto dei dati e delle valutazioni fornite dall'osservatorio di cui all'art. 18, sentite le associazioni degli enti locali, individua, per ciascuna delle aree sovracomunali indicate nell'allegato A, gli obiettivi di presenza e di sviluppo delle grandi strutture di vendita, nel rispetto del principio della libera concorrenza e sulla base di congrui criteri di compatibilita' con l'assetto del territorio e delle infrastrutture nonche' con la popolazione residente e fluttuante. In fase di prima applicazione, la predetta individuazione ha luogo entro otto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.