Art. 5. Compatibilita' territoriale delle medie strutture di vendita 1. Le medie strutture di vendita si ripartiscono, ai fini della presente legge, in medie strutture alimentari o miste e medie strutture non alimentari. 2. Salvo quanto previsto ai successivi commi 4 e 5, le medie strutture, nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, non hanno superficie di vendita superiore a 600 mq. 3. I comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nell'adeguare i propri strumenti urbanistici ai sensi dell'art. 3, possono ripartire la classificazione delle medie strutture di vendita alimentari o miste e delle medie strutture di vendita non alimentari in due rispettive categorie dimensionali, entro i limiti di cui all'art. 4, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 114/1998, ai fini della localizzazione delle stesse sul territorio comunale. 4. Il limite dimensionale di cui al comma 2 puo' essere derogato per esercizi commerciali, che, per la natura delle merci trattate, quali veicoli a motore, arredamento, elettrodomestici, macchine agricole e da cantiere ed altre, necessitano di ampi spazi espositivi. 5. Il medesimo limite puo' altresi' essere derogato nei territori dei comuni compresi nelle zone ad alta vocazione commerciale nonche', in generale, per esercizi da attivarsi in siti ubicati a distanza inferiore, in linea d'aria, ad un chilometro dall'accesso a strade di interesse regionale o di comunicazione interregionale, comprese le autostrade, o da strade di ingresso all'area urbana di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti. 6. Nell'adeguare i propri strumenti urbanistici, i comuni individuano i requisiti minimi per l'apertura, l'ampliamento di superficie, l'ampliamento dei settori merceologici ed il trasferimento delle medie strutture di vendita, conformemente alle finalita' di cui all'art. 1, comma 2 e agli obiettivi di cui all'art. 3, comma 3, della presente legge. 7. Nei centri storici non puo' essere consentita l'apertura di medie strutture aventi superficie di vendita superiore a mq 400.