Art. 5.
    Compatibilita' territoriale delle medie strutture di vendita
    1.  Le  medie strutture di vendita si ripartiscono, ai fini della
presente  legge,  in  medie  strutture  alimentari  o  miste  e medie
strutture non alimentari.
    2.  Salvo  quanto  previsto  ai  successivi commi 4 e 5, le medie
strutture,  nei  comuni  con  popolazione  fino a 3.000 abitanti, non
hanno superficie di vendita superiore a 600 mq.
    3.   I   comuni  con  popolazione  superiore  a  5.000  abitanti,
nell'adeguare  i  propri  strumenti urbanistici ai sensi dell'art. 3,
possono ripartire la classificazione delle medie strutture di vendita
alimentari  o miste e delle medie strutture di vendita non alimentari
in  due  rispettive  categorie  dimensionali,  entro  i limiti di cui
all'art. 4,  comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 114/1998,
ai fini della localizzazione delle stesse sul territorio comunale.
    4.  Il limite dimensionale di cui al comma 2 puo' essere derogato
per  esercizi  commerciali,  che, per la natura delle merci trattate,
quali  veicoli  a  motore,  arredamento,  elettrodomestici,  macchine
agricole   e   da  cantiere  ed  altre,  necessitano  di  ampi  spazi
espositivi.
    5. Il medesimo limite puo' altresi' essere derogato nei territori
dei comuni compresi nelle zone ad alta vocazione commerciale nonche',
in  generale,  per  esercizi  da attivarsi in siti ubicati a distanza
inferiore, in linea d'aria, ad un chilometro dall'accesso a strade di
interesse  regionale  o  di comunicazione interregionale, comprese le
autostrade,  o  da  strade  di ingresso all'area urbana di comuni con
popolazione superiore a 10.000 abitanti.
    6.   Nell'adeguare  i  propri  strumenti  urbanistici,  i  comuni
individuano  i  requisiti  minimi  per  l'apertura,  l'ampliamento di
superficie,    l'ampliamento   dei   settori   merceologici   ed   il
trasferimento  delle  medie  strutture di vendita, conformemente alle
finalita' di cui all'art. 1, comma 2 e agli obiettivi di cui all'art.
3, comma 3, della presente legge.
    7.  Nei  centri  storici non puo' essere consentita l'apertura di
medie strutture aventi superficie di vendita superiore a mq 400.