Art. 6.
    Compatibilita' territoriale delle grandi strutture di vendita
    1.  Le grandi strutture di vendita si ripartiscono, ai fini della
presente  legge,  in  grandi  strutture  alimentari  o miste e grandi
strutture non alimentari.
    2.  Le  grandi  strutture  di  vendita possono essere autorizzate
esclusivamente nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti
e  nei comuni, con popolazione inferiore, compresi nelle zone ad alta
vocazione commerciale di cui all'art. 2.
    3.  I  comuni  possono  stabilire  che  le  grandi  strutture con
superficie   di   vendita  superiore  a  mq  5.000  siano  realizzate
esclusivamente  nella  forma di centro commerciale e a condizione che
la  superficie di vendita occupata da esercizi di vicinato e da medie
strutture risulti pari ad almeno il 50% della superficie totale.
    4.  Le  grandi strutture non possono insediarsi nelle zone di cui
alle  lettere  a)  e  b)  dell'art. 2 del decreto interministeriale 2
aprile 1968, n. 1444.
    5.  Il  vincolo  di  cui  al  comma 2 puo' essere derogato per le
strutture da allocarsi in siti ubicati a distanza inferiore, in linea
d'aria, ad un chilometro dall'accesso a strade di interesse regionale
o  di  comunicazione  interregionale,  comprese  le  autostrade, o da
strade di accesso all'area urbana di comuni con popolazione superiore
a  10.000 abitanti. In ogni caso le deroghe sono ammissibili solo per
siti  ubicati  ad  almeno  un  chilometro  dal perimetro di qualsiasi
centro edificato.
    6.  Le aree in cui e' consentito autorizzare l'apertura di grandi
strutture di vendita sono preventivamente individuate dagli strumenti
urbanistici   ai   sensi  dell'art. 3  e  devono  essere  servite  da
infrastrutture   viarie   atte   a  consentire  il  raggiungimento  e
l'accesso, da parte dei consumatori, in condizioni di agevolezza e di
sicurezza per la circolazione pedonale e veicolare.