Art. 6. Compatibilita' territoriale delle grandi strutture di vendita 1. Le grandi strutture di vendita si ripartiscono, ai fini della presente legge, in grandi strutture alimentari o miste e grandi strutture non alimentari. 2. Le grandi strutture di vendita possono essere autorizzate esclusivamente nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e nei comuni, con popolazione inferiore, compresi nelle zone ad alta vocazione commerciale di cui all'art. 2. 3. I comuni possono stabilire che le grandi strutture con superficie di vendita superiore a mq 5.000 siano realizzate esclusivamente nella forma di centro commerciale e a condizione che la superficie di vendita occupata da esercizi di vicinato e da medie strutture risulti pari ad almeno il 50% della superficie totale. 4. Le grandi strutture non possono insediarsi nelle zone di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2 del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444. 5. Il vincolo di cui al comma 2 puo' essere derogato per le strutture da allocarsi in siti ubicati a distanza inferiore, in linea d'aria, ad un chilometro dall'accesso a strade di interesse regionale o di comunicazione interregionale, comprese le autostrade, o da strade di accesso all'area urbana di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti. In ogni caso le deroghe sono ammissibili solo per siti ubicati ad almeno un chilometro dal perimetro di qualsiasi centro edificato. 6. Le aree in cui e' consentito autorizzare l'apertura di grandi strutture di vendita sono preventivamente individuate dagli strumenti urbanistici ai sensi dell'art. 3 e devono essere servite da infrastrutture viarie atte a consentire il raggiungimento e l'accesso, da parte dei consumatori, in condizioni di agevolezza e di sicurezza per la circolazione pedonale e veicolare.