Art. 7. Compatibilita' funzionale delle grandi strutture di vendita 1. Le grandi strutture di vendita di nuova realizzazione devono prevedere, nel progetto da allegare all'istanza, i seguenti servizi minimi da realizzare all'interno o in adiacenza alla struttura commerciale: a) servizi igienici a disposizione della clientela nel rapporto di uno per ogni 2.000 mq di superficie di vendita con il minimo di un servizio; b) almeno un servizio igienico a disposizione dei portatori di handicap; c) ingressi, passaggi, rampe ed altri elementi strutturali e di servizio adeguati alle norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche; d) servizio di pagamento bancomat e carte di credito; e) pubblico esercizio di somministrazione di bevande. 2. Le grandi strutture comunque devono essere dotate di parcheggi per la sosta stanziale all'interno degli edifici o nell'area di pertinenza degli stessi nella misura stabilita dall'art. 2, comma 2, della legge 24 marzo 1989, n. 122, maggiorata degli spazi per il parcheggio temporaneo dei mezzi di movimentazione delle merci. 3. I comuni possono rilasciare le autorizzazioni, licenze e permessi comunali attinenti ai servizi minimi di cui ai precedenti commi anche in deroga ai propri strumenti di programmazione o a disposizioni regionali limitative.