Art. 7.
     Compatibilita' funzionale delle grandi strutture di vendita
    1.  Le  grandi strutture di vendita di nuova realizzazione devono
prevedere,  nel  progetto da allegare all'istanza, i seguenti servizi
minimi  da  realizzare  all'interno  o  in  adiacenza  alla struttura
commerciale:
      a) servizi igienici a disposizione della clientela nel rapporto
di uno per ogni 2.000 mq di superficie di vendita con il minimo di un
servizio;
      b) almeno  un servizio igienico a disposizione dei portatori di
handicap;
      c) ingressi, passaggi, rampe ed altri elementi strutturali e di
servizio   adeguati   alle  norme  sull'abbattimento  delle  barriere
architettoniche;
      d) servizio di pagamento bancomat e carte di credito;
      e) pubblico esercizio di somministrazione di bevande.
    2. Le grandi strutture comunque devono essere dotate di parcheggi
per  la  sosta  stanziale  all'interno  degli  edifici o nell'area di
pertinenza  degli stessi nella misura stabilita dall'art. 2, comma 2,
della  legge  24  marzo  1989,  n. 122, maggiorata degli spazi per il
parcheggio temporaneo dei mezzi di movimentazione delle merci.
    3.  I  comuni  possono  rilasciare  le  autorizzazioni, licenze e
permessi  comunali  attinenti  ai servizi minimi di cui ai precedenti
commi  anche  in  deroga  ai  propri  strumenti di programmazione o a
disposizioni regionali limitative.