Art. 9. Disposizioni particolari per i comuni minori e per i comuni montani 1. Secondo quanto disposto dall'art. 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 114/1998, nei comuni, nelle frazioni ed altre aree con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, nonche' nei comuni appartenenti a comunita' montane, e' data facolta' di svolgere congiuntamente in un solo esercizio oltre all'attivita' commerciale, altri servizi di particolare interesse per la collettivita', quali i servizi di telefax e collegamento Internet, di sportello turistico, di biglietteria ed altri. 2. I servizi di cui al comma 1 sono svolti preferibilmente in base a convenzioni con soggetti pubblici o privati, secondo condizioni generali che vengono preventivamente concordate con le comunita' montane o con le province per i territori non montani. A tal fine i predetti enti assumono le necessarie iniziative, anche individuando altre categorie di servizi e formulando proposte ai relativi gestori, e, al contempo, propongono ai comuni le misure di agevolazione tributaria nei termini previsti dall'art. 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 114/1998.