Art. 9.
 Disposizioni particolari per i comuni minori e per i comuni montani
    1. Secondo quanto disposto dall'art. 10, comma 1, lettera a), del
decreto  legislativo n. 114/1998, nei comuni, nelle frazioni ed altre
aree  con  popolazione inferiore a 3.000 abitanti, nonche' nei comuni
appartenenti  a  comunita'  montane,  e'  data  facolta'  di svolgere
congiuntamente  in un solo esercizio oltre all'attivita' commerciale,
altri  servizi di particolare interesse per la collettivita', quali i
servizi  di  telefax e collegamento Internet, di sportello turistico,
di biglietteria ed altri.
    2.  I  servizi  di  cui al comma 1 sono svolti preferibilmente in
base   a   convenzioni  con  soggetti  pubblici  o  privati,  secondo
condizioni  generali  che  vengono  preventivamente concordate con le
comunita'  montane  o  con le province per i territori non montani. A
tal  fine  i  predetti  enti assumono le necessarie iniziative, anche
individuando  altre  categorie  di  servizi  e formulando proposte ai
relativi  gestori,  e, al contempo, propongono ai comuni le misure di
agevolazione  tributaria  nei termini previsti dall'art. 10, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo n. 114/1998.