Art. 10.
Copertura  finanziaria e patrimoniale. Fondo regionale per il sistema
                delle autonomie locali - FO.R.S.A.L.
    1.  Al  fine  di assicurare agli enti locali la congrua copertura
finanziaria  per l'esercizio da parte degli enti locali dei compiti e
delle   funzioni  amministrative,  precedentemente  esercitate  dalla
Regione, nonche' di quelle delegate dalla Regione agli enti locali ai
sensi  dell'art. 7,  comma  2, lettera b), seconda parte, del decreto
legislativo  n.  112/1998,  e'  istituito  il  Fondo regionale per il
sistema delle autonomie locali, denominato FO.R.S.A.L.
    2. Il fondo e' formato dalle risorse finanziarie trasferite dallo
Stato,  di  cui all'art. 7 della legge n. 59/1997 e agli articoli 7 e
61 del decreto legislativo n. 112/1998.
    3.  Il  fondo  e'  altresi'  formato  dalle  risorse  finanziarie
derivanti dalla soppressione o riduzione dei capitoli del bilancio di
previsione  della  Regione,  corrispondenti  alla spesa nelle materie
relative  alle  funzioni amministrative gia' esercitate dalla Regione
attribuite  o  delegate agli enti locali in applicazione dell'art. 3,
comma 1 e 2, della legge n. 142/1990.
    4.  Ai  fini  di  cui  al  precedente comma 3, viene assunta come
riferimento  la  spesa  sostenuta dalla Regione Molise negli ultimi 3
anni.
    5.  Il  fondo  viene  ripartito  tra  gli  enti destinatari delle
funzioni  in  base  a parametri, che saranno determinati dalla giunta
regionale, su parere della conferenza delle autonomie locali, tenendo
conto della popolazione, del territorio, delle distanze dai centri di
servizi pubblici e sociali, del reddito medio pro-capite.
    6.   Nella   ripartizione   del   fondo  viene  riconosciuta  una
percentuale   di  incremento  non  inferiore  al  15%  alle  gestioni
intercomunali  associate,  di cui al precedente art. 6, attraverso le
comunita'  montane,  le unioni di comuni, le convenzioni, i consorzi,
rispetto a quelle dei comuni singoli.
    7.  Gli  accordi  per  la  cessione  agli  enti  locali  dei beni
immobili, mobili e strumentali, necessari all'esercizio dei compiti e
delle   funzioni  amministrative  conferite,  determinano  modalita',
procedure, termini e condizioni per il passaggio e per l'utilizzo dei
beni medesimi.
    8.  Nelle more del perfezionamento degli atti di cessione, i beni
sono affidati agli enti locali a titolo di comodato.
    9.  Agli  enti locali spettano nelle materie conferite i proventi
delle tasse, dei diritti, delle tariffe dei relativi servizi.
    10.  Gli eventuali ulteriori adempimenti riguardanti la copertura
finanziaria  delle  funzioni  e  dei compiti amministrativi conferiti
sono  regolati  da  accordi  tra  la Regione Molise e gli enti locali
destinatari del conferimento.