Art. 100.
                       Funzioni delle province
    1.  Le  province  svolgono  in  materia  di istruzione secondaria
superiore,  ai  sensi  dell'art.  139,  commi  1  e  3,  del  decreto
legislativo n. 112/1998, le seguenti funzioni amministrative:
      a) istituzione, aggregazione, fusione, soppressione di istituti
scolastici in attuazione della programmazione;
      b) piani   di   organizzazione  della  rete  provinciale  delle
istituzioni scolastiche;
      c) supporti organizzativi ai servizi per alunni handicappati;
      d) costituzione  e vigilanza degli organi collegiali scolastici
provinciali.
    2.   Le  province  sono  delegate  all'esercizio  delle  seguenti
funzioni:
      a) aggiornamento degli operatori addetti ai servizi;
      b) educazione permanente e continua degli adulti;
      c) contributi   ai   comuni   per  gli  scuolabus  e  le  mense
scolastiche.