Art. 101.
                         Funzioni dei comuni
    1.  I comuni singoli o associati e le comunita' montane, ai sensi
del precedente art. 6, esercitano, per attribuzione diretta, anche in
collaborazione   con  le  province  e  d'intesa  con  le  istituzioni
scolastiche,  i  compiti  e  le funzioni amministrative in materia di
istruzione  scolastica,  riguardanti  i  gradi  inferiori alla scuola
secondaria  superiore,  di cui all'art. 139, commi 2 e 3, del decreto
legislativo n. 112/1998, e segnatamente quelle riguardanti:
      a) istituzione, aggregazione, fusione, soppressione di istituti
scolastici in attuazione della programmazione;
      b) piani  di organizzazione della rete comunale o intercomunale
delle istituzioni scolastiche;
      c) supporti organizzativi ai servizi per alunni handicappati;
      d) costituzione e vigilanza degli organi collegiali scolastici;
      e) fornitura di libri di testo e materiale didattico;
      f) integrazione scolastica degli alunni disagiati;
      g) assegni   di  studio  per  alunni  delle  scuole  secondarie
superiori;
      h) residenze e convitti;
      i) mensa scolastica e trasporto degli alunni;
      l) ogni altra azione per favorire il diritto allo studio.
    2.  I  comuni,  in  collaborazione  con  le comunita' montane, la
provincia e le autorita' scolastiche, promuovono:
      a) l'educazione degli adulti;
      b) interventi    integrati   di   orientamento   scolastico   e
professionale;
      c) azioni  di  sostegno  alle  pari  opportunita' di istruzione
scolastica;
      d) prevenzione  della dispersione scolastica ed educazione alla
salute.