Art. 102. Funzioni della Regione 1. La Regione esercita in materia di formazione professionale, le seguenti funzioni amministrative: a) programmazione annuale e pluriennale e criteri per il conseguimento degli obiettivi delle qualifiche e delle attivita' professionali, nonche' indirizzi e metodologie della programmazione didattica; b) organizzazione di interventi formativi per il personale della Regione e degli enti da essa dipendenti, nonche' del personale impiegato nelle iniziative di formazione professionale; c) schema tipo delle convenzioni delle province con i soggetti affidatari di compiti di formazione professionale; d) approvazione dei progetti specifici di formazione a carico dei fondi di cui alla legge n. 845/1978; e) definizione dei requisiti tecnici per l'idoneita' delle strutture e delle attrezzature di formazione professionale; f) raccordo con le istituzioni scolastiche e con il sistema produttivo; g) istituzione, vigilanza, indirizzo e finanziamento degli istituti professionali in ordine al rilascio di qualifica professionale.