Art. 102.
                       Funzioni della Regione
    1. La Regione esercita in materia di formazione professionale, le
seguenti funzioni amministrative:
      a) programmazione  annuale  e  pluriennale  e  criteri  per  il
conseguimento  degli  obiettivi  delle  qualifiche  e delle attivita'
professionali,  nonche'  indirizzi e metodologie della programmazione
didattica;
      b) organizzazione  di  interventi  formativi  per  il personale
della  Regione e degli enti da essa dipendenti, nonche' del personale
impiegato nelle iniziative di formazione professionale;
      c) schema  tipo delle convenzioni delle province con i soggetti
affidatari di compiti di formazione professionale;
      d) approvazione  dei  progetti specifici di formazione a carico
dei fondi di cui alla legge n. 845/1978;
      e) definizione  dei  requisiti  tecnici  per  l'idoneita' delle
strutture e delle attrezzature di formazione professionale;
      f) raccordo  con  le  istituzioni  scolastiche e con il sistema
produttivo;
      g) istituzione,  vigilanza,  indirizzo  e  finanziamento  degli
istituti   professionali   in   ordine   al   rilascio  di  qualifica
professionale.