Art. 103.
                       Funzioni delle province
    1. Le province esercitano le seguenti funzioni amministrative:
      a) gestione  di  specifici  interventi  previsti  dai programmi
dell'Unione europea;
      b) integrazione degli interventi formativi con le politiche del
lavoro;
      c) convenzioni  con  enti,  pubblici  e  privati, di formazione
professionale;
      d) gestione dei corsi per la qualificazione di base dei giovani
che abbiano assolto l'obbligo scolastico;
      e) idoneita'  dei  centri  di  formazione professionale e delle
strutture aziendali;
      f) vigilanza   e   controlli   sulle  attivita'  di  formazione
professionale di propria competenza;
      g) gestione  diretta  degli  interventi  formativi,  mediante i
centri  regionali  trasferiti, i convitti connessi, le sedi formative
convenzionate,  le  attivita'  di  studio, ricerca e sperimentazione,
l'assistenza tecnico-didattica, l'aggiornamento e la riqualificazione
del personale addetto alla formazione;
      h) interventi   formativi   per   apprendisti,  anche  mediante
convenzioni con imprese artigiane.