Art. 103. Funzioni delle province 1. Le province esercitano le seguenti funzioni amministrative: a) gestione di specifici interventi previsti dai programmi dell'Unione europea; b) integrazione degli interventi formativi con le politiche del lavoro; c) convenzioni con enti, pubblici e privati, di formazione professionale; d) gestione dei corsi per la qualificazione di base dei giovani che abbiano assolto l'obbligo scolastico; e) idoneita' dei centri di formazione professionale e delle strutture aziendali; f) vigilanza e controlli sulle attivita' di formazione professionale di propria competenza; g) gestione diretta degli interventi formativi, mediante i centri regionali trasferiti, i convitti connessi, le sedi formative convenzionate, le attivita' di studio, ricerca e sperimentazione, l'assistenza tecnico-didattica, l'aggiornamento e la riqualificazione del personale addetto alla formazione; h) interventi formativi per apprendisti, anche mediante convenzioni con imprese artigiane.