Art. 104.
                         Funzioni dei comuni
    1.   I  comuni  partecipano  alla  programmazione  provinciale  e
regionale  della  formazione  professionale,  mediante  proposte  che
tengono  conto  dei  bisogni  espressi  a  livello  locale  anche  in
relazione  alle  esigenze  occupazionali e all'evoluzione del mercato
locale del lavoro.