Art. 106.
       Ripartizione delle funzioni tra Regione ed enti locali
    1.  La Regione esercita in materia di beni e attivita' culturali,
cosi'   come  definita  dall'art.  148  del  decreto  legislativo  n.
112/1998, le seguenti funzioni e compiti:
      a) gestione   e   valorizzazione  dei  beni  culturali  di  sua
proprieta',  nonche'  promozione  e  gestione  di servizi e attivita'
culturali aventi carattere unitario a livello regionale;
      b) funzioni   delegate   dal   decreto   del  Presidente  della
Repubblica  n.  2/1972 e dall'art. 9 del decreto del Presidente della
Repubblica   n.   3/1972,   riguardanti   la  tutela  del  patrimonio
bibliografico;
      c) cooperazione   con   lo  Stato  nella  determinazione  delle
metodologie  tecnico-scientifiche  di catalogazione e di restauro dei
beni culturali;
      d) proposte  ai  fini dell'esercizio da parte dello Stato delle
funzioni  di cui all'art. 149, comma 3, lettere a) ed e), del decreto
legislativo  n.  112/1998,  nonche'  del diritto di prelazione di cui
alla lettera c) della stessa norma.
    2.  Le province esercitano, oltre alla gestione, valorizzazione e
promozione  dei  beni  di  loro  proprieta',  la  valorizzazione e la
promozione  dei  beni  e  delle  attivita'  culturali che interessano
l'intero  territorio  provinciale  ovvero vaste zone intercomunali. A
questo fine le province in particolare:
      a) promuovono    forme   di   coordinamento,   cooperazione   e
concertazione  tra  i  comuni  e  le comunita' montane, nonche' altri
soggetti  pubblici  e privati, svolgendo anche funzioni di assistenza
tecnico-amministrativa  ai  sensi  dell'art.  14, comma 1, lettera l)
della legge n. 142/1990;
      b) programmazione  intermedia volta ad assicurare l'equilibrato
sviluppo  delle  diverse  aree  del territorio e l'integrazione delle
attivita'  culturali  con  l'istruzione  scolastica  e  la formazione
professionale;
      c) proposte  ai  fini dell'esercizio da parte dello Stato delle
funzioni  di cui all'art. 149, comma 3, lettere a) ed e), del decreto
legislativo  n.  112/1998,  nonche'  del diritto di prelazione di cui
alla lettera c) della stessa norma.
    3.  I comuni singoli o associati e, nei casi di cui al precedente
art. 6,  le  comunita'  montane  esercitano  le  funzioni e i compiti
amministrativi  riguardanti  la gestione e la valorizzazione dei beni
culturali  di  loro  proprieta', nonche' la valorizzazione dei beni e
delle  attivita'  culturali  presenti  nel  loro territorio. Svolgono
altresi'  iniziative  di  promozione  in raccordo con la Regione e le
province. Formulano altresi' proposte ai fini dell'esercizio da parte
dello  Stato  delle funzioni di cui all'art. 149, comma 3, lettere a)
ed  e),  del  decreto legislativo n. 112/1998, nonche' del diritto di
prelazione di cui alla lettera c) della stessa norma.