Art. 106. Ripartizione delle funzioni tra Regione ed enti locali 1. La Regione esercita in materia di beni e attivita' culturali, cosi' come definita dall'art. 148 del decreto legislativo n. 112/1998, le seguenti funzioni e compiti: a) gestione e valorizzazione dei beni culturali di sua proprieta', nonche' promozione e gestione di servizi e attivita' culturali aventi carattere unitario a livello regionale; b) funzioni delegate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 2/1972 e dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1972, riguardanti la tutela del patrimonio bibliografico; c) cooperazione con lo Stato nella determinazione delle metodologie tecnico-scientifiche di catalogazione e di restauro dei beni culturali; d) proposte ai fini dell'esercizio da parte dello Stato delle funzioni di cui all'art. 149, comma 3, lettere a) ed e), del decreto legislativo n. 112/1998, nonche' del diritto di prelazione di cui alla lettera c) della stessa norma. 2. Le province esercitano, oltre alla gestione, valorizzazione e promozione dei beni di loro proprieta', la valorizzazione e la promozione dei beni e delle attivita' culturali che interessano l'intero territorio provinciale ovvero vaste zone intercomunali. A questo fine le province in particolare: a) promuovono forme di coordinamento, cooperazione e concertazione tra i comuni e le comunita' montane, nonche' altri soggetti pubblici e privati, svolgendo anche funzioni di assistenza tecnico-amministrativa ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera l) della legge n. 142/1990; b) programmazione intermedia volta ad assicurare l'equilibrato sviluppo delle diverse aree del territorio e l'integrazione delle attivita' culturali con l'istruzione scolastica e la formazione professionale; c) proposte ai fini dell'esercizio da parte dello Stato delle funzioni di cui all'art. 149, comma 3, lettere a) ed e), del decreto legislativo n. 112/1998, nonche' del diritto di prelazione di cui alla lettera c) della stessa norma. 3. I comuni singoli o associati e, nei casi di cui al precedente art. 6, le comunita' montane esercitano le funzioni e i compiti amministrativi riguardanti la gestione e la valorizzazione dei beni culturali di loro proprieta', nonche' la valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali presenti nel loro territorio. Svolgono altresi' iniziative di promozione in raccordo con la Regione e le province. Formulano altresi' proposte ai fini dell'esercizio da parte dello Stato delle funzioni di cui all'art. 149, comma 3, lettere a) ed e), del decreto legislativo n. 112/1998, nonche' del diritto di prelazione di cui alla lettera c) della stessa norma.