Art. 109.
  Ripartizione delle funzioni, legge regionale, regolamenti locali
    1.  Resta  ferma  la  ripartizione  delle  funzioni e dei compiti
amministrativi  tra  la Regione, le province, i comuni e le comunita'
montane  in  materia  di  polizia  amministrativa regionale e locale,
disposta dal titolo V del decreto legislativo n. 112/1998, cosi' come
definita dall'art. 159 del medesimo decreto legislativo.
    2.  La  Regione  procede, con distinto provvedimento legislativo,
alla  disciplina  della  materia prevedendo l'istituzione dei corpi e
dei   servizi   corrispondenti,   le   attivita'   di   formazione  e
aggiornamento  professionale,  i  criteri  per  la  promozione  dello
svolgimento  associato  dei servizi di polizia locale, i criteri e le
modalita' per l'utilizzo di personale stagionale.
    3. I comuni, singoli o associati e le comunita' montane, ai sensi
del  precedente art. 6, e le province, in cui sia operante un corpo o
un servizio di polizia locale, ne definiscono compiti e funzionamento
mediante regolamento di ordinamento e organizzazione.
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Molise.
      Campobasso, 29 settembre 1999
                              VENEZIALE