Art. 109. Ripartizione delle funzioni, legge regionale, regolamenti locali 1. Resta ferma la ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi tra la Regione, le province, i comuni e le comunita' montane in materia di polizia amministrativa regionale e locale, disposta dal titolo V del decreto legislativo n. 112/1998, cosi' come definita dall'art. 159 del medesimo decreto legislativo. 2. La Regione procede, con distinto provvedimento legislativo, alla disciplina della materia prevedendo l'istituzione dei corpi e dei servizi corrispondenti, le attivita' di formazione e aggiornamento professionale, i criteri per la promozione dello svolgimento associato dei servizi di polizia locale, i criteri e le modalita' per l'utilizzo di personale stagionale. 3. I comuni, singoli o associati e le comunita' montane, ai sensi del precedente art. 6, e le province, in cui sia operante un corpo o un servizio di polizia locale, ne definiscono compiti e funzionamento mediante regolamento di ordinamento e organizzazione. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise. Campobasso, 29 settembre 1999 VENEZIALE