Art. 11.
             Collaborazione tecnica con gli enti locali
    1.  La  Regione  assicura,  in  coordinamento  e  d'intesa con le
province,  forme  di  assistenza  tecnica, amministrativa e giuridica
agli  enti  locali finalizzata al trasferimento e all'esercizio delle
funzioni e dei compiti conferiti.
    2.  A tal fine preordina appositi servizi della propria struttura
e di quella degli enti regionali strumentali.