Art. 11. Collaborazione tecnica con gli enti locali 1. La Regione assicura, in coordinamento e d'intesa con le province, forme di assistenza tecnica, amministrativa e giuridica agli enti locali finalizzata al trasferimento e all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti. 2. A tal fine preordina appositi servizi della propria struttura e di quella degli enti regionali strumentali.