Art. 12.
                         F o r m a z i o n e
    1.  La  Regione, mediante convenzioni con organismi specializzati
ed  eventuali  intese  con  altre  regioni, attiva la formazione e la
riqualilicazione  per  amministratori,  dirigenti  e funzionari degli
enti  locali,  anche  in  maniera  integrata  con  quella  dei propri
dirigenti e funzionari.
    2.  I  criteri di cui al precedente comma sono concertati in sede
di conferenza regionale delle autonomie locali.