Art. 12. F o r m a z i o n e 1. La Regione, mediante convenzioni con organismi specializzati ed eventuali intese con altre regioni, attiva la formazione e la riqualilicazione per amministratori, dirigenti e funzionari degli enti locali, anche in maniera integrata con quella dei propri dirigenti e funzionari. 2. I criteri di cui al precedente comma sono concertati in sede di conferenza regionale delle autonomie locali.