Art. 14.
Organo  regionale  di  controllo  - Modifiche alla legge regionale 26
                         maggio 1992, n. 15
    1.  All'art.  1  della  legge regionale n. 15/1992 e' aggiunto il
seguente comma:
    "4.  L'attivita'  del  comitato  e'  preordinata  a  promuovere e
sostenere,  nell'ambito  delle  proprie  funzioni,  l'autonomia delle
province,  dei  comuni,  delle  comunita'  montane e degli altri enti
locali".
    2.  Gli  articoli  2  e  3  della legge regionale n. 15/1992 sono
sostituiti dal seguente:
    "1. Il  comitato, ai sensi dell'art. 62 dello statuto regionale e
dell'art.  130  della  Costituzione,  e' unico, ha sede nel capoluogo
regionale e svolge la sua attivita' in forma decentrata attraverso le
sezioni  provinciali  competenti  nei  confronti  degli  enti  locali
compresi nel rispettivo ambito territoriale.
    2.  Le  parole  "Comitato  regionale  e  sezioni  provinciali  di
controllo",  ovunque  previste  congiuntamente  dalla presente legge,
sono sostituite dalle parole "Sezioni provinciali".
    3.  Il  comitato  e'  interamente  rinnovato  quando ricorrano le
condizioni  di  cui al comma 6 dell'art. 42 della legge n. 142/1990 e
al successivo art. 10 della presente legge".
    4.  L'art.  12 della legge regionale n. 15/1992 e' sostituito dal
seguente:
    "1.  I  componenti  supplenti,  secondo il disposto dell'art. 42,
comma  3, della legge n. 142/1990, sostituiscono, su convocazione del
presidente  della  sezione  in  caso  di  assenza  o  impedimento,  i
componenti  effettivi  che  appartengono  alla  stessa  categoria  di
eletti".
    4.  All'art.  14,  comma  1, della legge regionale n. 15/1992, le
parole  "almeno  due volte la settimana" sono sostituite dalle parole
"di norma una volta la settimana".
    5.  Gli  articoli  17  e 20 della legge regionale n. 15/1992 sono
sostituiti dal seguente:
    "1.  L'esercizio  del  controllo  del  comitato  si  svolge sulla
legittimita' degli atti degli enti locali con le modalita', i termini
e  i  limiti  di  cui  all'art. 17, commi 33-45 della legge 15 maggio
1997, n. 127".
    6.  All'art.  27  della legge regionale n. 15/1992 e' aggiunto il
seguente comma:
    "7.   Per  risolvere  e  rispondere  a  quesiti  in  ordine  alla
applicazione  pratica  delle  norme  e,  in  genere, per agevolare la
tempestivita',    la   qualita'   e   l'economicita'   della   azione
amministrativa    degli    enti    locali,   il   comitato   promuove
l'organizzazione, d'intesa con la giunta, di servizi di consulenza".
    All'art.  37,  il  comma  1  della  legge regionale n. 15/1992 e'
sostituito dal seguente:
    7.  "1.  Ai  componenti  del comitato spetta per ogni giornata di
seduta,  nei  limiti  di cinquantadue sedute l'anno, un'indennita' di
presenza nella misura di:
      presidente   L. 200.000;
      vice-presidente   L. 160.000;
      componenti effettivi e supplenti   L. 130.000.
    Tali misure sono annualmente rideterminate dalla giunta regionale
in  relazione  all'aumento  percentuale  dell'inflazione verificatosi
nell'anno precedente ed accertato dall'"ISTAT".