Art. 15.
                Mobilita' esterna delle risorse umane
    1. Sulla  base  degli  indirizzi  e delle proposte espresse dalla
commissione,  di  cui al precedente art. 9, comma 9, la Regione e gli
enti  locali,  previe  intese  con  le  organizzazioni sindacali piu'
rappresentative  dei  dipendenti  pubblici, da perfezionare non oltre
quarantacinque  giorni dalla convocazione, concertano un programma di
mobilita' delle risorse umane, in connessione con il conferimento dei
compiti e delle funzioni.
    2.  Sulla  base di tale programma, la giunta regionale disciplina
le   modalita'  applicative  della  mobilita'  esterna  con  atti  di
organizzazione ai sensi dell'art. 32 della legge regionale n. 7/1997.
    3.   I   criteri  e  gli  atti  organizzatori  per  la  mobilita'
favoriscono prioritariamente la mobilita' volontaria; successivamente
si  procede  alla  mobilita'  d'ufficio,  individuando  il  personale
regionale  che  svolge le funzioni conferite, al momento dell'entrata
in  vigore  della  presente  legge, da almeno un anno ovvero che tali
funzioni  abbiano  svolte  per  almeno  un anno negli ultimi diciotto
mesi.
    4.  Fino  al  trasferimento e comunque dal momento dell'esercizio
effettivo delle funzioni conferite, il personle e' posto in posizione
di  distacco  funzionale  presso  gli  enti  locali destinatari delle
funzioni.
    5.  Il  personale  trasferito  mantiene la posizione giuridica ed
economica   in   atto   al  momento  del  trasferimento,  conservando
l'anzianita'  maturata;  ad  esso sono riconosciute le incentivazioni
alla mobilita' previste dalle norme vigenti.
    6.  Entro  due  anni  dal  provvedimento  di  distacco  la giunta
regionale  provvede  al  definitivo  trasferimento del personale agli
enti  destinatari del conferimento delle funzioni e provvede altresi'
alla   soppressione   delle  strutture  interessate  ai  processi  di
mobilita'.