Art. 15. Mobilita' esterna delle risorse umane 1. Sulla base degli indirizzi e delle proposte espresse dalla commissione, di cui al precedente art. 9, comma 9, la Regione e gli enti locali, previe intese con le organizzazioni sindacali piu' rappresentative dei dipendenti pubblici, da perfezionare non oltre quarantacinque giorni dalla convocazione, concertano un programma di mobilita' delle risorse umane, in connessione con il conferimento dei compiti e delle funzioni. 2. Sulla base di tale programma, la giunta regionale disciplina le modalita' applicative della mobilita' esterna con atti di organizzazione ai sensi dell'art. 32 della legge regionale n. 7/1997. 3. I criteri e gli atti organizzatori per la mobilita' favoriscono prioritariamente la mobilita' volontaria; successivamente si procede alla mobilita' d'ufficio, individuando il personale regionale che svolge le funzioni conferite, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, da almeno un anno ovvero che tali funzioni abbiano svolte per almeno un anno negli ultimi diciotto mesi. 4. Fino al trasferimento e comunque dal momento dell'esercizio effettivo delle funzioni conferite, il personle e' posto in posizione di distacco funzionale presso gli enti locali destinatari delle funzioni. 5. Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica in atto al momento del trasferimento, conservando l'anzianita' maturata; ad esso sono riconosciute le incentivazioni alla mobilita' previste dalle norme vigenti. 6. Entro due anni dal provvedimento di distacco la giunta regionale provvede al definitivo trasferimento del personale agli enti destinatari del conferimento delle funzioni e provvede altresi' alla soppressione delle strutture interessate ai processi di mobilita'.