Art. 16.
Decorrenza  dell'esercizio  delle  funzioni e dell'attribuzione delle
                               risorse
    1. In attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera b), della legge n.
59/1997  e dell'art. 7 del decreto legislativo n. 112/1998, le intese
di  cui  al  precedente  art.  8  prevedono  la  data  di  decorrenza
dell'esercizio   delle   funzioni  conferite  dalla  presente  legge,
contestualmente  alla  attribuzione ai singoli enti locali dei beni e
delle   risorse  finanziarie,  umane,  strumentali  e  organizzative,
secondo scadenze programmate dai provvedimenti esecutivi regionali da
definirsi non oltre il 31 dicembre 1999.
    2.   La   data   di   cui  al  precedente  comma,  di  decorrenza
dell'esercizio  delle  funzioni  conferite alla Regione Molise e agli
enti  locali  dai  decreti  legislativi  numeri  143/ 1997, 422/1997,
469/1997  e  112/1998  e'  comunque  subordinata alla adozione e alla
efficacia dei provvedimenti di cui all'art. 7 della legge n. 59/1997.
    3.  In stretta relazione con le determinazioni e le decorrenze di
cui  al  comma  precedente, la Regione e gli enti locali, nell'ambito
della rispettiva autonomia organizzativa, adottano i provvedimenti di
adeguamento delle strutture operative e delle dotazioni organiche.