Art. 16. Decorrenza dell'esercizio delle funzioni e dell'attribuzione delle risorse 1. In attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera b), della legge n. 59/1997 e dell'art. 7 del decreto legislativo n. 112/1998, le intese di cui al precedente art. 8 prevedono la data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite dalla presente legge, contestualmente alla attribuzione ai singoli enti locali dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative, secondo scadenze programmate dai provvedimenti esecutivi regionali da definirsi non oltre il 31 dicembre 1999. 2. La data di cui al precedente comma, di decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite alla Regione Molise e agli enti locali dai decreti legislativi numeri 143/ 1997, 422/1997, 469/1997 e 112/1998 e' comunque subordinata alla adozione e alla efficacia dei provvedimenti di cui all'art. 7 della legge n. 59/1997. 3. In stretta relazione con le determinazioni e le decorrenze di cui al comma precedente, la Regione e gli enti locali, nell'ambito della rispettiva autonomia organizzativa, adottano i provvedimenti di adeguamento delle strutture operative e delle dotazioni organiche.