Art. 17.
                       Interventi sostitutivi
    1. La Regione si sostituisce agli enti locali, nei casi in cui la
loro inadempienza leda interessi sociali ed economici rilevanti.
    2.  L'intervento sostitutivo regionale e' ammesso, nell'esercizio
delle  funzioni  e  dei  compiti  conferiti,  quando riguarda atti di
programmazione   e  pianificazione  previsti  dalla  legge,  obblighi
comunitari  e  altri  atti  per  l'inadempienza  dei  quali  le leggi
dispongano espressamente l'esercizio di poteri sostitutivi.
    3.  Nei  casi  indicati  al comma precedente, il presidente della
giunta  regionale,  previa  delibera  della giunta stessa, sulla base
della  presa  d'atto  della  inadempienza,  invita  l'ente  locale  a
provvedere  entro  un congruo termine, trascorso improduttivamente il
quale,  la  giunta  regionale  si  sostituisce all'ente inadempiente,
adottando le misure conseguenti.