Art. 17. Interventi sostitutivi 1. La Regione si sostituisce agli enti locali, nei casi in cui la loro inadempienza leda interessi sociali ed economici rilevanti. 2. L'intervento sostitutivo regionale e' ammesso, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, quando riguarda atti di programmazione e pianificazione previsti dalla legge, obblighi comunitari e altri atti per l'inadempienza dei quali le leggi dispongano espressamente l'esercizio di poteri sostitutivi. 3. Nei casi indicati al comma precedente, il presidente della giunta regionale, previa delibera della giunta stessa, sulla base della presa d'atto della inadempienza, invita l'ente locale a provvedere entro un congruo termine, trascorso improduttivamente il quale, la giunta regionale si sostituisce all'ente inadempiente, adottando le misure conseguenti.