Art. 18.
    Rapporto annuale e monitoraggio della attuazione della legge
    1.  La  giunta  regiona,  dopo  avere  acquisito  il parere della
conferenza di cui al precedente art. 9, presenta, entro il 31 gennaio
di  ciascun  anno,  un  rapporto annuale al consiglio regionale sulla
attuazione della presente legge, con specifico riguardo alla gestione
delle risorse e del fondo di cui al precedente art. 10.
    2.  Ai  fini  della  redazione  del rapporto di cui al precedente
comma 1 e per assicurare il monitoraggio sistematico della attuazione
della  presente  legge  e  dei  conseguenti  processi  di  riordino e
riforina  della Regione e del sistema degli enti locali, la giunta si
avvale  di  studi  e di analisi condotte dai dirigenti regionali e da
esperti,  nonche'  del  concorso e della proposta degli enti locali e
delle  associazioni  dei lavoratori, delle imprese e degli utenti dei
servizi pubblici.
    3.  Presso  l'assessorato  agli  enti  locali  e'  costituito  un
servizio  tecnico  amministrativo per l'istruttoria dei provvedimenti
di  attuazione  della presente legge e per i servizi di funzionamento
della conferenza di cui al precedente art. 9.