Art. 18. Rapporto annuale e monitoraggio della attuazione della legge 1. La giunta regiona, dopo avere acquisito il parere della conferenza di cui al precedente art. 9, presenta, entro il 31 gennaio di ciascun anno, un rapporto annuale al consiglio regionale sulla attuazione della presente legge, con specifico riguardo alla gestione delle risorse e del fondo di cui al precedente art. 10. 2. Ai fini della redazione del rapporto di cui al precedente comma 1 e per assicurare il monitoraggio sistematico della attuazione della presente legge e dei conseguenti processi di riordino e riforina della Regione e del sistema degli enti locali, la giunta si avvale di studi e di analisi condotte dai dirigenti regionali e da esperti, nonche' del concorso e della proposta degli enti locali e delle associazioni dei lavoratori, delle imprese e degli utenti dei servizi pubblici. 3. Presso l'assessorato agli enti locali e' costituito un servizio tecnico amministrativo per l'istruttoria dei provvedimenti di attuazione della presente legge e per i servizi di funzionamento della conferenza di cui al precedente art. 9.