Art. 19. Riordino delle materie e dei settori organici 1. Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge la Regione provvede al riordino organico della disciplina legislativa delle materie, nell'ambito dei rispettivi settori, sulla base del conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi regionali e statali operato dal decreto legislativo n. 112/1998 e dalla presente legge, anche ai sensi dell'art. 3 della legge n. 142/1990. 2. A tal fine, la Regione concorda, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con le associazioni regionali degli enti locali modalita', tempi e procedure per il confronto e la elaborazione congiunta di proposte normative di riordino delle materie, nel rispetto dei principi e criteri generali di cui ai precedenti articoli 1 e 3, nonche' dei seguenti principi e criteri generali: sistematicita' e organicita' per settori di materie omogenee, anche mediante la previsione di abrogazione di disposizioni contraddittorie, reiterate e frammentarie; semplificazione e trasparenza delle procedure; valorizzazione dell'autonomia normativa e organizzativa degli enti locali; fattibilita', efficienza, tempestivita' ed economicita' delle azioni amministrative e modalita' di verifica dei risultati; garanzie di partecipazione dei cittadini, delle formazioni sociali e delle comunita' locali; applicazione estensiva del metodo della programmazione mediante adeguamenti alla legge regionale 21 febbraio 1990, n. 9, e della cooperazione e integrazione dell'attivita' della Regione, delle province, dei comuni e delle comunita' montane. 3. Sono fatti salvi i diversi principi e criteri generali, disposti dalle successive norme della presente legge per i singoli settori organici e le singole materie oggetto di riordino della disciplina rispettiva.