Art. 19.
            Riordino delle materie e dei settori organici
    1. Entro  un anno dalla entrata in vigore della presente legge la
Regione  provvede  al  riordino organico della disciplina legislativa
delle  materie,  nell'ambito  dei  rispettivi settori, sulla base del
conferimento  delle funzioni e dei compiti amministrativi regionali e
statali  operato dal decreto legislativo n. 112/1998 e dalla presente
legge, anche ai sensi dell'art. 3 della legge n. 142/1990.
    2.  A  tal  fine,  la  Regione  concorda,  entro  quindici giorni
dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge, con le associazioni
regionali  degli  enti  locali  modalita',  tempi  e procedure per il
confronto  e  la  elaborazione  congiunta  di  proposte  normative di
riordino  delle materie, nel rispetto dei principi e criteri generali
di  cui ai precedenti articoli 1 e 3, nonche' dei seguenti principi e
criteri generali:
      sistematicita'  e  organicita' per settori di materie omogenee,
anche   mediante   la   previsione  di  abrogazione  di  disposizioni
contraddittorie, reiterate e frammentarie;
      semplificazione e trasparenza delle procedure;
      valorizzazione  dell'autonomia  normativa e organizzativa degli
enti locali;
      fattibilita',  efficienza,  tempestivita' ed economicita' delle
azioni amministrative e modalita' di verifica dei risultati;
      garanzie  di  partecipazione  dei  cittadini,  delle formazioni
sociali e delle comunita' locali;
      applicazione estensiva del metodo della programmazione mediante
adeguamenti  alla  legge  regionale  21  febbraio 1990, n. 9, e della
cooperazione  e  integrazione  dell'attivita'  della  Regione,  delle
province, dei comuni e delle comunita' montane.
    3.  Sono  fatti  salvi  i  diversi  principi  e criteri generali,
disposti  dalle  successive  norme della presente legge per i singoli
settori  organici  e  le  singole  materie  oggetto di riordino della
disciplina rispettiva.