Art. 2.
                            O g g e t t o
    1.  La  presente  legge, in attuazione del decreto legislativo n.
112/1998 e dell'art. 3 della legge n. 142/1990, disciplina:
      a) la  puntuale  individuazione e ripartizione delle funzioni e
dei compiti amministrativi, mediante attribuzione o delega ai comuni,
alle  province,  alle  comunita'  montane e agli altri enti locali ad
autonomia  funzionale,  identificando preliminarmente le funzioni e i
compiti  che  richiedono  l'unitario  esercizio a livello regionale e
che, quindi, vanno mantenuti in capo alla Regione;
      b) la  regolazione  dei  conseguenti e contestuali rapporti tra
Regione  ed  enti locali in ordine alla ripartizione dei beni e delle
risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative;
      c) le  forme  di  concertazione,  intesa e consultazione con le
rappresentanze degli enti locali;
      d) la   costituzione,   composizione   e   funzionamento  della
Conferenza  regionale  delle  autonomie  locali, di cui al successivo
art. 9;
      e) indirizzi  per  il  riordino legislativo delle materie e dei
settori organici di materie.
    2. Le materie che formano oggetto dei conferimenti disposti dalla
presente legge sono comprese nei seguenti settori organici:
      a) sviluppo economico e attivita' produttive;
      b) servizi alla persona e alla comunita';
      c) territorio, ambiente e infrastrutture;
      d) polizza amministrativa.
    3. Le  presenti  disposizioni  generali  si  applicano, in quanto
compatibili,   anche  alle  materie  dell'agricoltura  e  pesca,  del
trasporto  pubblico  locale  e  dei  mercato  del lavoro, che formano
oggetto di altre leggi regionali.