Art. 21.
                          Norma finanziaria
    1. Nello  stato  di previsione della spesa del bilancio regionale
per  l'esercizio  finanziario  1999  e'  istituito il capitolo "Fondo
regionale per il sistema delle autonomie locali".
    2.  Il  relativo  stanziamento,  per  quanto  attiene  le risorse
finanziarie  di  cui  all'art. 10,  comma 3, e' iscritto con legge di
bilancio  o  con provvedimento di variazione di bilancio; la relativa
copertura   finanziaria   e'  assicurata  nei  limiti  delle  risorse
derivanti  dalla  soppressione  o riduzione dei capitoli del bilancio
regionale.
    3. Lo  stanziamento  delle  risorse  finanziarie trasferite dallo
Stato,  di cui all'art. 10, comma 2, e' iscritto in bilancio con atto
amministrativo   ai  sensi  dell'art. 35  della  legge  regionale  n.
44/1977.
    4.  Negli  esercizi  finanziari  successivi  a  quello  di  prima
applicazione,  alla  quantificazione  della spesa annuale si provvede
con le relative leggi di bilancio.