Art. 21. Norma finanziaria 1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1999 e' istituito il capitolo "Fondo regionale per il sistema delle autonomie locali". 2. Il relativo stanziamento, per quanto attiene le risorse finanziarie di cui all'art. 10, comma 3, e' iscritto con legge di bilancio o con provvedimento di variazione di bilancio; la relativa copertura finanziaria e' assicurata nei limiti delle risorse derivanti dalla soppressione o riduzione dei capitoli del bilancio regionale. 3. Lo stanziamento delle risorse finanziarie trasferite dallo Stato, di cui all'art. 10, comma 2, e' iscritto in bilancio con atto amministrativo ai sensi dell'art. 35 della legge regionale n. 44/1977. 4. Negli esercizi finanziari successivi a quello di prima applicazione, alla quantificazione della spesa annuale si provvede con le relative leggi di bilancio.