Art. 22.
                          Settore organico
    1. Il settore organico dello sviluppo economico e delle attivita'
produttive comprende le seguenti materie:
      agricoltura;
      artigianato;
      industria;
      energia;
      miniere e risorse geotermiche;
      ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura;
      fiere e mercati e commercio;
      turismo e industria alberghiera.