Art. 22. Settore organico 1. Il settore organico dello sviluppo economico e delle attivita' produttive comprende le seguenti materie: agricoltura; artigianato; industria; energia; miniere e risorse geotermiche; ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; fiere e mercati e commercio; turismo e industria alberghiera.