Art. 23.
            Disposizioni comuni per le funzioni regionali
    1. Nelle  materie  elencate  all'articolo  precedente, la Regione
Molise esercita, per trasferimento o per delega, le funzioni elencate
dall'art.  48,  comma  1,  e  dall'art.  49, commi 1 e 4, del decreto
legislativo n. 112/1998.
    2.  Ai  fini  dei cui al precedente comma 1, la Regione Molise si
avvale,   nell'ambito   delle   rispettive   competenze   tecniche  e
istituzionali, mediante apposite convenzioni, dell'ICE e delle camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
    3.  La  Regione si avvale, altresi', delle camere di C.I.A.A. per
la  raccolta  delle  informazioni  sulle possibilita' di insediamenti
produttivi e la promozione di investimenti.