Art. 23. Disposizioni comuni per le funzioni regionali 1. Nelle materie elencate all'articolo precedente, la Regione Molise esercita, per trasferimento o per delega, le funzioni elencate dall'art. 48, comma 1, e dall'art. 49, commi 1 e 4, del decreto legislativo n. 112/1998. 2. Ai fini dei cui al precedente comma 1, la Regione Molise si avvale, nell'ambito delle rispettive competenze tecniche e istituzionali, mediante apposite convenzioni, dell'ICE e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 3. La Regione si avvale, altresi', delle camere di C.I.A.A. per la raccolta delle informazioni sulle possibilita' di insediamenti produttivi e la promozione di investimenti.