Art. 24. O g g e t t o 1. Le norme del presente capo II disciplinano la puntuale individuazione delle funzioni e dei compiti amministrativi regionali nel settore primario, conferiti ai comuni, alle province, alle comunita' montane e ai consorzi di bonifica in attuazione dell'art. 3 della legge n. 142/1990, nonche' degli articoli 1, 3 e 4 della legge n. 59/1997, del decreto legislativo n. 143/1997 e della legge regionale 4 agosto 1998, n. 15. 2. Le funzioni e i compiti riguardano l'agricoltura, le foreste, la pesca, l'agriturismo, la caccia, lo sviluppo rurale e l'alimentazione. 3. Nel riordino della materia, secondo i principi e le modalita' di cui al precedente art. 19, saranno ridefiniti anche i compiti dell'ERSAM, cli cui alla legge regionale 9 novembre 1977, n. 40, e dei consorzi di bonifica di cui alla legge regionale n. 10/1991