Art. 24.
                            O g g e t t o
    1.  Le  norme  del  presente  capo  II  disciplinano  la puntuale
individuazione  delle funzioni e dei compiti amministrativi regionali
nel  settore  primario,  conferiti  ai  comuni,  alle  province, alle
comunita' montane e ai consorzi di bonifica in attuazione dell'art. 3
della  legge n. 142/1990, nonche' degli articoli 1, 3 e 4 della legge
n.  59/1997,  del  decreto  legislativo  n.  143/1997  e  della legge
regionale 4 agosto 1998, n. 15.
    2.  Le funzioni e i compiti riguardano l'agricoltura, le foreste,
la   pesca,   l'agriturismo,   la   caccia,   lo  sviluppo  rurale  e
l'alimentazione.
    3.  Nel riordino della materia, secondo i principi e le modalita'
di  cui  al  precedente  art. 19,  saranno ridefiniti anche i compiti
dell'ERSAM,  cli  cui  alla legge regionale 9 novembre 1977, n. 40, e
dei consorzi di bonifica di cui alla legge regionale n. 10/1991