Art. 25. Funzioni e compiti della Regione 1. La Regione esercita funzioni e compiti di programmazione, vigilanza, controllo e coordinamento relativamente ad interventi di carattere unitario a livello regionale, di indirizzo e verifica della pianificazione delle province e delle comunita' montane, ed e' responsabile dell'attuazione dei programmi cofinanziati dall'U.E. 2. La Regione, inoltre, esercita le funzioni e compiti di seguito indicati: a) delimitazione dei territori danneggiati da calamita' naturali e da avversita' atmosferiche e adozione dei relativi provvedimenti; b) criteri e parametri oggettivi di ripartizione delle risorse finanziarie; c) ricerca applicata, sperimentazione e dimostrazione a livello regionale; d) regolamentazione dei mercati, offerta dei prodotti agricoli, forme organizzative; e) servizio fitosanitario nazionale; f) servizi per la riproduzione animale di cui alla legge n. 30/1991; g) vigilanza sulla gestione dei libri genealogici e sull'attivita' dei controlli funzionali; h) organismi regionali; i) valorizzazione delle produzioni agro-alimentari e orientamento a livello regionale dei consumi e loro coordinamento con le politiche nazionali; l) reti infrastrutturali di irrigazione di interesse regionale; m) elaborazione, coordinamento e attuazione a livello regionale delle politiche comunitarie in materia di agricoltura, foreste, agroindustria, sviluppo rurale e pesca; n) gestione delle risorse ittiche marine di interesse regionale; o) regolazione a livello regionale delle attivita' venatorie; p) calendario faunistico-venatorio annuale; q) politiche nutrizionali e orientamento a livello regionale dei consumi alimentari; r) parere per il riconoscimento di origine protetta per i prodotti agricoli. s) accertamento, sentiti i comuni interessati, della demanialita' delle terre collettive di uso civico; t) servizio statistico agricolo regionale.