Art. 26. Funzioni e compiti delle province e delle comunita' montane 1. Tutte le funzioni e i compiti amministrativi trasferiti o delegati alla Regione in base a norme statali e comunitarie, escluse quelle riservate alla Regione, ai sensi dell'art. 25, e di quelle riservate alle sole province, ai sensi dell'art. 27, sono conferite alle comunita' montane e alle province, limitatamente al territorio non compreso in alcuna comunita' montana, e, nei casi previsti dalla legge di riordino, ai consorzi di bonifica. 2. Le comunita' montane, inoltre, esercitano le seguenti funzioni amministrative in materia di forestazione protettiva: a) opere di sistemazione idraulico-agrario-forestale, di inerbamento, rimboschimento e cespugliamento, nonche' consolidamento del suolo dall'erosione delle acque di scorrimento; b) opere di miglioramento, avviamento ad alto fusto e manutenzione dei boschi; c) vivai forestali permanenti e provvisori; d) prevenzione e lotta agli incendi boschivi e) piste forestali per le opere di cui alle precedenti lettere a), b), c), d).