Art. 26.
     Funzioni e compiti delle province e delle comunita' montane
    1. Tutte  le  funzioni  e  i  compiti amministrativi trasferiti o
delegati  alla Regione in base a norme statali e comunitarie, escluse
quelle  riservate  alla  Regione,  ai sensi dell'art. 25, e di quelle
riservate  alle  sole province, ai sensi dell'art. 27, sono conferite
alle  comunita'  montane e alle province, limitatamente al territorio
non  compreso in alcuna comunita' montana, e, nei casi previsti dalla
legge di riordino, ai consorzi di bonifica.
    2. Le comunita' montane, inoltre, esercitano le seguenti funzioni
amministrative in materia di forestazione protettiva:
      a) opere   di   sistemazione   idraulico-agrario-forestale,  di
inerbamento,  rimboschimento e cespugliamento, nonche' consolidamento
del suolo dall'erosione delle acque di scorrimento;
      b) opere   di   miglioramento,   avviamento  ad  alto  fusto  e
manutenzione dei boschi;
      c) vivai forestali permanenti e provvisori;
      d) prevenzione e lotta agli incendi boschivi
      e) piste  forestali per le opere di cui alle precedenti lettere
a), b), c), d).