Art. 27.
           Funzioni e compiti riservati alle sole province
    1. Alle  sole  province  sono  riservate  le  funzioni  e compiti
amministrativi  di  interesse  provinciale, che riguardino vaste zone
intercomunali  o l'intero territorio provinciale nelle materie di cui
all'art.24, comma 2. della presente legge, segnatamente concernenti:
      a) attivita'  di  programmazione,  ai  sensi dell'art. 15 della
legge n. 142/1990;
      b) assistenza  tecnico-amministrativa  alle comunita' montane e
raccolta  ed  elaborazione  dei  dati, nonche' coordinamento su scala
provinciale  del  sistema  informativo,  secondo  le  previsioni  del
programma statistico nazionale e dei programmi statistici regionali;
      c) gestione attivita' utenze motori agricoli;
      d) vigilanza   e   tutela   di   enti,   aziende,  consorzi  ed
organizzazioni locali
      e) interventi per l'orientamento dei consumi alimentari;
      f) utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura
      g) gestione del demanio armentizio.
    2.  Per  le  funzioni  di  cui  al  comma  1  le province possono
avvalersi  della  collaborazione  delle  organizzazioni professionali
agricole maggiormente rappresentative a livello regionale.