Art. 28. Funzioni e compiti conferiti ai comuni 1. Sono conferite ai comuni, che le esercitano singolarmente o in forma associata, le funzioni riguardanti: a) il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo; b) gli interventi per strade vicinali, interpoderali e rurali; c) il regime dominicale dei beni di uso civico. 2. I comuni esercitano autonomi poteri di promozione e di proposta anche per le funzioni e i compiti amministrativi riservati alla Regione, ai sensi del precedente art. 25, e quelli conferiti alle province e alle comunita' montane, ai sensi dei precedenti articoli 26 e 27.