Art. 28.
               Funzioni e compiti conferiti ai comuni
    1. Sono conferite ai comuni, che le esercitano singolarmente o in
forma associata, le funzioni riguardanti:
      a) il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo;
      b) gli interventi per strade vicinali, interpoderali e rurali;
      c) il regime dominicale dei beni di uso civico.
    2.  I  comuni  esercitano  autonomi  poteri  di  promozione  e di
proposta  anche  per le funzioni e i compiti amministrativi riservati
alla  Regione,  ai  sensi  del precedente art. 25, e quelli conferiti
alle  province  e  alle  comunita'  montane,  ai sensi dei precedenti
articoli 26 e 27.