Art. 29. Consulta per la programmazione agricola 1. Per la formazione e l'attuazione della politica regionale nelle materie di cui al presente capo e' istituita la consulta regionale per la programmazione agricola. 2. La consulta e' formata da: l'assessore regionale all'agricoltura che la presiede; i presidenti delle province o loro delegati; cinque presidenti di comunita' montana designati dalla delegazione molisana dell'Uncem; tre sindaci o loro delegati di comuni non montani designati dalla sezione molisana dell'Anci; due sindaci o loro delegati di comuni montani designati dalla sezione molisana dell'Anci; il direttore generale regionale in materia di agricoltura. 3. Alle sedute della consulta possono essere invitate, anche su loro richiesta, a partecipare le organizzazioni professionali agricole, alle quali viene inviato preventivamente l'ordine del giorno di ciascuna seduta. 4. Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale disciplina il funzionamento della consulta e nomina i componenti della stessa, garantendo forme di partecipazione anche delle organizzazioni sociali ed economiche.