Art. 29.
               Consulta per la programmazione agricola
    1.  Per  la  formazione  e  l'attuazione della politica regionale
nelle  materie  di  cui  al  presente  capo  e' istituita la consulta
regionale per la programmazione agricola.
    2. La consulta e' formata da:
      l'assessore regionale all'agricoltura che la presiede;
      i presidenti delle province o loro delegati;
      cinque   presidenti   di   comunita'  montana  designati  dalla
delegazione molisana dell'Uncem;
      tre  sindaci  o  loro  delegati di comuni non montani designati
dalla sezione molisana dell'Anci;
      due  sindaci  o loro delegati di comuni montani designati dalla
sezione molisana dell'Anci;
      il direttore generale regionale in materia di agricoltura.
    3.  Alle  sedute della consulta possono essere invitate, anche su
loro   richiesta,   a  partecipare  le  organizzazioni  professionali
agricole,  alle  quali  viene  inviato  preventivamente  l'ordine del
giorno di ciascuna seduta.
      4.  Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge,
la  giunta  regionale  disciplina  il  funzionamento della consulta e
nomina  i componenti della stessa, garantendo forme di partecipazione
anche delle organizzazioni sociali ed economiche.