Art. 3.
                           P r i n c i p i
    1. La presente legge si conforma ai principi della Costituzione e
in  particolire a quelli previsti dagli articoli 5, 97, 117, 118, 128
della  stessa,  nonche' a quelli fondamentali disposti dalla legge n.
59/1997  e  dalla  legge  n. 142/1990 e successive modifiche. Essa si
conforma segnatamente ai seguenti principi di:
      a) sussidiarieta' verticale e orizzontale;
      b) completezza;
      c) adeguatezza   all'amministrazione   ricevente   a  garantire
l'esercizio delle funzioni;
      d) associazionismo intercomunale;
      e) differenziazione;
      f) autonomia  organizzativa, regolamentate e di responsabilita'
degli enti locali;
      g) efficienza ed economicita';
      h) cooperazione   della   Regione  e  degli  enti  locali  alle
iniziative italiane nell'Unione europea;
      i) responsabilita'  e  unicita'  dell'amministrazione, mediante
l'attribuzione di compiti connessi, strumentali e complementari;
      l) omogeneita';
      m) corrispondenza,     contestualita'    e    congruita'    del
trasferimento dei beni e delle risorse all'esercizio delle funzioni;
      n) trasferimento del personale regionale senza oneri aggiuntivi
per la spesa pubblica allargata;
      o) collaborazione  e  raccordo  tra  diversi livelli di governo
mediante compresenza di rappresentanti regionali e locali.