Art. 3. P r i n c i p i 1. La presente legge si conforma ai principi della Costituzione e in particolire a quelli previsti dagli articoli 5, 97, 117, 118, 128 della stessa, nonche' a quelli fondamentali disposti dalla legge n. 59/1997 e dalla legge n. 142/1990 e successive modifiche. Essa si conforma segnatamente ai seguenti principi di: a) sussidiarieta' verticale e orizzontale; b) completezza; c) adeguatezza all'amministrazione ricevente a garantire l'esercizio delle funzioni; d) associazionismo intercomunale; e) differenziazione; f) autonomia organizzativa, regolamentate e di responsabilita' degli enti locali; g) efficienza ed economicita'; h) cooperazione della Regione e degli enti locali alle iniziative italiane nell'Unione europea; i) responsabilita' e unicita' dell'amministrazione, mediante l'attribuzione di compiti connessi, strumentali e complementari; l) omogeneita'; m) corrispondenza, contestualita' e congruita' del trasferimento dei beni e delle risorse all'esercizio delle funzioni; n) trasferimento del personale regionale senza oneri aggiuntivi per la spesa pubblica allargata; o) collaborazione e raccordo tra diversi livelli di governo mediante compresenza di rappresentanti regionali e locali.