Art. 30. Funzioni e compiti regionali 1. Ai sensi dell'art. 4 della presente legge, la Regione esercita in materia di artigianato, cosi' come definita dall'art. 12 del decreto legislativo n. 112/1998, le seguenti funzioni amministrative che attengono ad esigenze di carattere unitario a livello regionale: a) programmazione e indirizzo per la valorizzazione delle produzioni artigianali, sostegno alle esponazioni e internazionalizzazione delle imprese artigiane; b) cofinanziamento con lo Stato, secondo intese in sede di conferenza unificata, di programmi regionali di sviluppo e sostegno dell'artigianato, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 112/1998; c) intesa con lo Stato per l'avvalimento dei comitati tecnici regionali dell'artigianato, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera b), secondo periodo; d) la stipula di atti integrativi delle convenzioni con cui subentra allo Stato nei diritti e negli obblighi, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del decreto legislativo n. 112/1998.