Art. 30.
                    Funzioni e compiti regionali
    1. Ai sensi dell'art. 4 della presente legge, la Regione esercita
in  materia  di  artigianato,  cosi'  come  definita dall'art. 12 del
decreto  legislativo n. 112/1998, le seguenti funzioni amministrative
che attengono ad esigenze di carattere unitario a livello regionale:
      a) programmazione  e  indirizzo  per  la  valorizzazione  delle
produzioni     artigianali,     sostegno     alle    esponazioni    e
internazionalizzazione delle imprese artigiane;
      b) cofinanziamento  con  lo  Stato,  secondo  intese in sede di
conferenza  unificata,  di programmi regionali di sviluppo e sostegno
dell'artigianato,  ai  sensi  dell'art. 13,  comma 1, lettera b), del
decreto legislativo n. 112/1998;
      c) intesa  con  lo Stato per l'avvalimento dei comitati tecnici
regionali  dell'artigianato,  ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera
b), secondo periodo;
      d) la  stipula  di  atti  integrativi delle convenzioni con cui
subentra   allo   Stato  nei  diritti  e  negli  obblighi,  ai  sensi
dell'art. 15, comma 1, del decreto legislativo n. 112/1998.