Art. 31. Commissioni provinciali per l'artigianato 1. Il comma 2, lettera a) dell'art. 15 della legge regionale n.16/1988 e' modificato come segue: "a) dodici titolari di imprese artigiane, operanti nella provincia da almeno tre anni, designati dalle organizzazioni artigiane piu' rappresentative a livello nazionale e presenti nella provincia". 2. Al comma 3 dell'art. 15 della legge regionale n. 16/1988, la parola "eletti" e' sostituita dalla parola "nominati". 3. Il titolo III della legge regionale n. 16/1988 e' abrogato.