Art. 31.
              Commissioni provinciali per l'artigianato
    1.  Il  comma  2,  lettera  a) dell'art. 15 della legge regionale
n.16/1988 e' modificato come segue:
      "a) dodici   titolari  di  imprese  artigiane,  operanti  nella
provincia   da   almeno  tre  anni,  designati  dalle  organizzazioni
artigiane  piu'  rappresentative a livello nazionale e presenti nella
provincia".
    2.  Al  comma 3 dell'art. 15 della legge regionale n. 16/1988, la
parola "eletti" e' sostituita dalla parola "nominati".
    3. Il titolo III della legge regionale n. 16/1988 e' abrogato.