Art. 32.
                    Funzioni e compiti dei comuni
    1.  Sono attribuite ai comuni, che le esercitano in forma singola
o associata, le seguenti funzioni:
      a) istruttoria  dei  progetti  di  cofinanziamento  dell'Unione
europea;
      b) apprestamento   e   gestione   di  aree  attrezzate  per  la
localizzazione  e  la  riqualificazione  di  insediamenti  di imprese
artigiane e per il recupero e l'adattamento di fabbricati produttivi;
      c) concorso alle determinazioni delle priorita' degli obiettivi
previsti dal programma provinciale.