Art. 33.
                  Funzioni e compiti delle province
    1. Sono attribtiite alle province le funzioni riguardanti:
      a) programma  provinciale  per l'artigianato, in concorso con i
comuni  e  con  la  collaborazione  delle  camere  di  C.I.A.A.,  che
individua  gli obiettivi di sviluppo, localizzazione e qualificazione
delle  imprese  artigiane,  fissando  le  priorita'  sulla base degli
indirizzi  e  degli  atti  di  programmazione  regionale,  nonche' in
coerenza con il piano territoriale di coordinamento provinciale;
      b) gestione  degli  interventi  relativi  alla  promozione e al
sostegno  dell'artigianato  artistico e tradizionale, con il supporto
delle camere di C.I.A.A.;
      c) sostegno al risanamento e alla tutela dell'ambiente;
      d) criteri   e   modalita'  operative  per  la  concessione  di
contributi,   in  applicazione  della  normativa  e  degli  indirizzi
regionali;
      e) piano esecutivo degli interventi ammessi a contributo.