Art. 33. Funzioni e compiti delle province 1. Sono attribtiite alle province le funzioni riguardanti: a) programma provinciale per l'artigianato, in concorso con i comuni e con la collaborazione delle camere di C.I.A.A., che individua gli obiettivi di sviluppo, localizzazione e qualificazione delle imprese artigiane, fissando le priorita' sulla base degli indirizzi e degli atti di programmazione regionale, nonche' in coerenza con il piano territoriale di coordinamento provinciale; b) gestione degli interventi relativi alla promozione e al sostegno dell'artigianato artistico e tradizionale, con il supporto delle camere di C.I.A.A.; c) sostegno al risanamento e alla tutela dell'ambiente; d) criteri e modalita' operative per la concessione di contributi, in applicazione della normativa e degli indirizzi regionali; e) piano esecutivo degli interventi ammessi a contributo.