Art. 34.
         Adempimenti degli istituti finanziari convenzionati
    1.  Per  la  gestione  e  gli  adempimenti tecnici riguardanti la
concessione e l'erogazione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni e
incentivi  alle imprese artigiane, le province si possono avvalere di
istituti  finanziari  specializzati,  secondo convenzione nella quale
sono garantite condizioni di economicita' e di tempestivita'.