Art. 37. Funzioni e compiti della Regione 1. Sino a diversa disposizione, restano esercitate dalla Regione, su delega dello Stato, le funzioni amministrative in materia d'industria, cosi' come definite dall'art. 17 del decreto legislativo n. 112/1998 e specificate dall'art.19 dello stesso decreto legislativo. 2. Spettano altresi' alla Regione le seguenti funzioni amministrative: a) definizione di criteri applicativi e specifici, in attuazione di quelli determinati dallo Stato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 112/1998 per la difesa dei consumatori e degli utenti; b) le manifestazioni a premio di rilevanza regionale e interregionale; c) la definizione dei criteri applicativi e specifici per la concessione, il controllo e la revoca di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere all'industria, nonche' per la raccolta di dati e di informazioni relativi alle operazioni stesse e per la fissazione dei limiti massimi per l'accesso al credito agevolato alle imprese industriali; d) proposte alla conferenza unificata e al Governo nazionale per l'individuazione delle aree economicamente depresse del territorio regionale, ai sensi dell'art. 3 del decreto legge n. 415/1992, convertito con modifiche dalla legge n. 488/1992. 3. La Regione esercita anche le funzioni riguardanti: a) istituzione e gestione di un fondo unico regionale, che sara' regolato da successiva legge regionale; b) coordinamento e miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle imprese, con specifico riferimento alla localizzazione e alla autorizzazione degli impianti produttivi e alla creazione di aree industriali, nell'ambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto dall'art.23, comma 2, del decreto legislativo n. 112/1998; c) criteri e modalita' della programmazione negoziata, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo n. 112/1998. 4. La legge regionale disciplina le aree industriali e le aree ecologicamente attrezzate, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del decreto legislativo n. 112/1998, procedendo nel contempo al riordino degli attuali consorzi per i nuclei di industrializzazione. 5. Nel procedimento di individuazione delle aree di cui al comma precedente, la Regione assicura forme di partecipazione degli enti locali interessati. 6. Con specifica convenzione, la Regione puo' avvalersi dell'apporto tecnico delle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato ai fini dell'esercizio delle funzioni indicate nel presente articolo, in particolare di quelle riguardanti: a) l'adeguamento degli standard qualitativi delle imprese; b) la tutela dell'ambiente la sicurezza sul lavoro nelle imprese cooperative; c) la tenuta dell'albo delle imprese cooperative di cui alla legge regionale n. 6/1995.