Art. 37.
                  Funzioni e compiti della Regione
    1. Sino a diversa disposizione, restano esercitate dalla Regione,
su   delega  dello  Stato,  le  funzioni  amministrative  in  materia
d'industria, cosi' come definite dall'art. 17 del decreto legislativo
n.   112/1998   e   specificate   dall'art.19  dello  stesso  decreto
legislativo.
    2.   Spettano   altresi'   alla   Regione  le  seguenti  funzioni
amministrative:
      a) definizione   di   criteri   applicativi   e  specifici,  in
attuazione  di quelli determinati dallo Stato, ai sensi dell'art. 18,
comma  1,  lettera d),  del  decreto  legislativo  n. 112/1998 per la
difesa dei consumatori e degli utenti;
      b) le   manifestazioni   a  premio  di  rilevanza  regionale  e
interregionale;
      c) la  definizione  dei  criteri applicativi e specifici per la
concessione,  il  controllo  e la revoca di agevolazioni, contributi,
sovvenzioni,  incentivi e benefici di qualsiasi genere all'industria,
nonche'  per  la  raccolta  di  dati  e di informazioni relativi alle
operazioni  stesse  e  per  la  fissazione  dei  limiti  massimi  per
l'accesso al credito agevolato alle imprese industriali;
      d) proposte  alla  conferenza  unificata e al Governo nazionale
per   l'individuazione   delle   aree   economicamente  depresse  del
territorio  regionale,  ai  sensi  dell'art.  3  del decreto legge n.
415/1992, convertito con modifiche dalla legge n. 488/1992.
    3. La Regione esercita anche le funzioni riguardanti:
      a) istituzione  e  gestione  di  un  fondo unico regionale, che
sara' regolato da successiva legge regionale;
      b) coordinamento  e miglioramento dei servizi e dell'assistenza
alle  imprese,  con  specifico riferimento alla localizzazione e alla
autorizzazione  degli  impianti  produttivi  e alla creazione di aree
industriali,  nell'ambito  delle  proprie  competenze, secondo quanto
previsto dall'art.23, comma 2, del decreto legislativo n. 112/1998;
      c) criteri e modalita' della programmazione negoziata, ai sensi
dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo n. 112/1998.
    4. La  legge  regionale  disciplina le aree industriali e le aree
ecologicamente  attrezzate,  ai  sensi  dell'art. 26,  comma  1,  del
decreto  legislativo n. 112/1998, procedendo nel contempo al riordino
degli attuali consorzi per i nuclei di industrializzazione.
    5.  Nel procedimento di individuazione delle aree di cui al comma
precedente,  la  Regione  assicura forme di partecipazione degli enti
locali interessati.
    6.   Con   specifica   convenzione,  la  Regione  puo'  avvalersi
dell'apporto   tecnico   delle   camere   di   commercio,  industria,
agricoltura  e  artigianato  ai  fini  dell'esercizio  delle funzioni
indicate nel presente articolo, in particolare di quelle riguardanti:
      a) l'adeguamento degli standard qualitativi delle imprese;
      b) la  tutela  dell'ambiente  la  sicurezza  sul  lavoro  nelle
imprese cooperative;
      c) la  tenuta  dell'albo  delle imprese cooperative di cui alla
legge regionale n. 6/1995.