Art. 39.
                       Funzioni delle province
    1. Spettano alle province le funzioni amministrative riguardanti:
      a) la   programmazione   negoziata   e   la   promozione  della
concertazione  tra  gli enti locali, le associazioni imprenditoriali,
sindacali e gli enti ad autonomia funzionale;
      b) la  programmazione  e  il  coordinamento,  sentiti  gli enti
locali   interessati,   delle   aree   industriali   e   delle   aree
ecologicamente attrezzate di area vasta, ferme restando le competenze
dei comuni per l'individuazione delle aree produttive;
      c) la  promozione  di  progetti  di  ammodernamento dei sistemi
produttivi locali;
      d) la  promozione  e  il coordinamento, con il supporto tecnico
delle  camere  di  C.I.A.A.,  delle  gestioni associate intercomunali
degli sportelli unici, nel rispetto delle competenze comunali.