Art. 39. Funzioni delle province 1. Spettano alle province le funzioni amministrative riguardanti: a) la programmazione negoziata e la promozione della concertazione tra gli enti locali, le associazioni imprenditoriali, sindacali e gli enti ad autonomia funzionale; b) la programmazione e il coordinamento, sentiti gli enti locali interessati, delle aree industriali e delle aree ecologicamente attrezzate di area vasta, ferme restando le competenze dei comuni per l'individuazione delle aree produttive; c) la promozione di progetti di ammodernamento dei sistemi produttivi locali; d) la promozione e il coordinamento, con il supporto tecnico delle camere di C.I.A.A., delle gestioni associate intercomunali degli sportelli unici, nel rispetto delle competenze comunali.