Art. 4.
            Ruolo istituzionale e funzioni della Regione
    1. La  Regione,  rafforzando  i  propri  compiti di legislazione,
programmazione  generale,  coordinamento  e  alta amministrazione, si
conforma  alla finalita' prioritaria del decentramento e del riordino
organico  del  sistema dei poteri e delle relazioni istituzionali tra
Regione  ed  enti locali; a tal fine, la Regione qualifica il proprio
assetto    organizzativo,    esercitando    esclusivamente   funzioni
amministrative  che  attengono  ad  esigenze  di carattere unitario a
livello regionale.
    2. La Regione esercita segnatamente le funzioni riguardanti:
      la   pianificazione  e  programmazione  di  livello  regionale,
nonche' di indirizzo generale della pianificazione degli interventi;
      il  coordinamento, anche mediante la concertazione, dei compiti
e delle funzioni conferite agli enti locali;
      i  criteri generali per i finanziamenti e per la determinazione
delle tariffe pubbliche;
      le    direttive    generali    per    l'organizzazione   e   la
ristrutturazione  dei  servizi  a  rete  di  interesse regionale e la
relativa  verifica di conformita' agli obiettivi della programmazione
regionale, nonche' della legge regionale;
      la  responsabilita'  dell'attuazione  dei  programmi  operativi
regionali  dei  quadri  comunitari  di  sostegno  con cofinanziamento
dell'Unione  europea,  escluse  la  realizzazione e la gestione degli
interventi;
      la  consulenza  organizzativa  e  giuridico-amministrativa agli
enti  locali  finalizzata  all'effettivita'  del  conferimento  delle
funzioni, anche mediante il comitato regionale di controllo, ai sensi
dell'art. 17, comma 35, della legge n. 127/1997;
      le proposte e i pareri resi alle autorita' governative;
      la creazione di organi di consultazione regionale;
      la  istituzione  e  la  tenuta  di  albi, osservatori e servizi
tecnici di supporto alle funzioni unitarie regionali;
      la  raccolta,  l'aggiornamento  e la diffusione di informazioni
territoriali e statistiche (SIT).
    3. La  Regione  Molise  presenta proprie proposte alla Conferenza
Stato/regioni  e alla Conferenza unificata con le autonomie locali in
tutti  i  casi  previsti  dal decreto legislativo n. 112/1998 e dalle
altre  leggi.  A tale fine, puo' acquisire il preventivo parere della
Conferenza  regionale  delle  autonomie  locali, di cui al successivo
art. 9.