Art. 40. Funzioni dei comuni 1. Sono esercitate dai comuni e, nei casi di cui al precedente art. 6, dalle comunita' montane le funzioni riguardanti: a) la costituzione e la gestione degli sportelli unici per le attivita' produttive, ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo n. 112/1998; b) la realizzazione la riattivazione, la localizzazione, l'ampliamento di impianti produttivi, di cui all'art. 23 del decreto legislativo n. 112/1998.