Art. 40.
                         Funzioni dei comuni
    1.  Sono  esercitate  dai comuni e, nei casi di cui al precedente
art. 6, dalle comunita' montane le funzioni riguardanti:
      a) la  costituzione  e la gestione degli sportelli unici per le
attivita'  produttive,  ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo
n. 112/1998;
      b) la   realizzazione   la  riattivazione,  la  localizzazione,
l'ampliamento  di impianti produttivi, di cui all'art. 23 del decreto
legislativo n. 112/1998.