Art. 41. Funzioni della Regione 1. Fino a diverse disposizioni, le funzioni in materia di energia, cosi' come definite dall'art. 28 del decreto legislativo n. 112/1998 e della legislazione vigente, sono ripartite tra la Regione, le province e i comuni, che le esercitano anche in forma associata, in base all'art. 6 della presente legge, ai sensi degli articoli 30 e 31 dello stesso decreto legislativo. 2. Ferme restando le competenze dello Stato, la Regione esercita, ai sensi del precedente art. 4, le seguenti funzioni che attengono ad esigenze di carattere unitario a livello regionale: a) coordinamento e indirizzo in materia di energia, di fonti rinnovabili di elettricita', energia nucleare, petrolio, gas; b) piano energetico regionale con cui sono determinati gli obiettivi regionali in materia energetica e ambientale; c) programmi regionali di informazione in materia energetica e degli indirizzi per la diffusione delle fonti rinnovabili; d) orientamento e promozione del risparmio e dell'uso razionale dell'energia; e) indirizzo e coordinamento delle funzioni conferite agli enti locali dall'art. 31 del decreto legislativo n. 112/1998; f) autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle linee elettriche. 3. Ai fini della attivita' e della prograninazione energetica, la Regione promuove accordi e convenzioni di collaborazione con l'ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - ENEA.