Art. 41.
                       Funzioni della Regione
    1.  Fino  a  diverse  disposizioni,  le  funzioni  in  materia di
energia,  cosi' come definite dall'art. 28 del decreto legislativo n.
112/1998 e della legislazione vigente, sono ripartite tra la Regione,
le  province  e i comuni, che le esercitano anche in forma associata,
in base all'art. 6 della presente legge, ai sensi degli articoli 30 e
31 dello stesso decreto legislativo.
    2. Ferme restando le competenze dello Stato, la Regione esercita,
ai sensi del precedente art. 4, le seguenti funzioni che attengono ad
esigenze di carattere unitario a livello regionale:
      a) coordinamento  e  indirizzo  in materia di energia, di fonti
rinnovabili di elettricita', energia nucleare, petrolio, gas;
      b) piano  energetico  regionale  con  cui  sono determinati gli
obiettivi regionali in materia energetica e ambientale;
      c) programmi  regionali di informazione in materia energetica e
degli indirizzi per la diffusione delle fonti rinnovabili;
      d) orientamento e promozione del risparmio e dell'uso razionale
dell'energia;
      e) indirizzo e coordinamento delle funzioni conferite agli enti
locali dall'art. 31 del decreto legislativo n. 112/1998;
      f) autorizzazione  alla costruzione e all'esercizio delle linee
elettriche.
    3. Ai fini della attivita' e della prograninazione energetica, la
Regione  promuove  accordi e convenzioni di collaborazione con l'ente
per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - ENEA.