Art. 42.
                       Funzioni delle province
    1. Le province esercitano le seguenti funzioni amministrative:
      a) programmi   e  controlli  sul  risparmio  energetico,  fonti
rinnovabili  e  uso  razionale  di  energia  in  attuazione del piano
energetico  regionale  di cui al precedente art. 41, comma 2, lettera
b);
      b) autorizzazioni  alla  installazione ed esercizio di impianti
di produzione di energia elettrica di competenza degli enti locali;
      d) controllo  degli  impianti termici, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 412/1993.
    2.  Le  province sono delegate all'esercizio delle funzioni e dei
compiti concernenti la concessione di contributi di cui agli articoli
8,  10  e  13  della  legge  n.  10/1991,  per l'utilizzo delle fonti
rinnovabili  di  energia in edilizia, per il contenimento dei consumi
energetici nell'industria, artigianato e terziario, per la produzione
di fonti rinnovabili in agricoltura.