Art. 42. Funzioni delle province 1. Le province esercitano le seguenti funzioni amministrative: a) programmi e controlli sul risparmio energetico, fonti rinnovabili e uso razionale di energia in attuazione del piano energetico regionale di cui al precedente art. 41, comma 2, lettera b); b) autorizzazioni alla installazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica di competenza degli enti locali; d) controllo degli impianti termici, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993. 2. Le province sono delegate all'esercizio delle funzioni e dei compiti concernenti la concessione di contributi di cui agli articoli 8, 10 e 13 della legge n. 10/1991, per l'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia in edilizia, per il contenimento dei consumi energetici nell'industria, artigianato e terziario, per la produzione di fonti rinnovabili in agricoltura.