Art. 43. Funzioni dei comuni singoli e associati 1. I comuni, singoli o associati ai sensi del precedente art. 6, esercitano le seguenti funzioni amministrative: a) controllo dell'osservanza delle disposizioni della legge n. 10/1991, nei progetti delle opere di competenza comunale, nonche' sospensione dei lavori; b) istruttoria e parere, per la provincia, sulle richieste di contributo di cui al precedente art. 42, comma 2.