Art. 43.
               Funzioni dei comuni singoli e associati
    1.  I comuni, singoli o associati ai sensi del precedente art. 6,
esercitano le seguenti funzioni amministrative:
      a) controllo  dell'osservanza delle disposizioni della legge n.
10/1991,  nei  progetti  delle  opere di competenza comunale, nonche'
sospensione dei lavori;
      b) istruttoria  e  parere, per la provincia, sulle richieste di
contributo di cui al precedente art. 42, comma 2.