Art. 44. Funzioni della Regione 1. La Regione esercita le seguenti funzioni amministrative aventi, ai sensi del precedente art. 4, esigenze di carattere unitario a livello regionale in materia di miniere e risorse geotermiche, come definite dall'art. 32 del decreto legislativo n.112/1998, su delega dello Stato, in base agli articoli 34 e 36 dello stesso decreto legislativo n. 112/1998: a) individuazione delle aree suscettibili di sfruttamento minerario; b) permessi di ricerca e concessioni di coltivazione di minerali solidi e delle risorse geotermiche sulla terra ferma; c) polizia mineraria su terra ferma, di cui all'art. 32, comma 2, del decreto legislativo n. 112/1998; d) determinazione delle tariffe dovute dai richiedenti autorizzazioni, verifiche, collaudi, nell'ambito dei limiti massimi fissato dallo Stato; e) determinazione e devoluzione dei canoni dovuti dai titolari dei permessi e delle concessioni; f) acquisizione delle informazioni delle imprese trasmesse dai comuni, ai sensi del successivo art. 46, e inoltro delle stesse al ministero dell'industria.