Art. 44.
                       Funzioni della Regione
    1.  La  Regione  esercita  le  seguenti  funzioni  amministrative
aventi,  ai  sensi  del  precedente  art.  4,  esigenze  di carattere
unitario  a  livello  regionale  in  materia  di  miniere  e  risorse
geotermiche,  come  definite  dall'art.  32  del  decreto legislativo
n.112/1998,  su  delega  dello  Stato,  in base agli articoli 34 e 36
dello stesso decreto legislativo n. 112/1998:
      a) individuazione   delle  aree  suscettibili  di  sfruttamento
minerario;
      b) permessi   di  ricerca  e  concessioni  di  coltivazione  di
minerali solidi e delle risorse geotermiche sulla terra ferma;
      c) polizia  mineraria su terra ferma, di cui all'art. 32, comma
2, del decreto legislativo n. 112/1998;
      d) determinazione   delle   tariffe   dovute   dai  richiedenti
autorizzazioni,  verifiche,  collaudi, nell'ambito dei limiti massimi
fissato dallo Stato;
      e) determinazione  e devoluzione dei canoni dovuti dai titolari
dei permessi e delle concessioni;
      f) acquisizione  delle informazioni delle imprese trasmesse dai
comuni,  ai  sensi  del successivo art. 46, e inoltro delle stesse al
ministero dell'industria.